Cassazione Penale, Sentenza n. 27070/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di due imputati per partecipazione a un sodalizio dedito alla vendita e detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, con condanna a due anni di reclusione, confisca e distruzione della merce sequestrata. Uno dei ricorrenti deduceva, con un primo ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato associativo, sostenendo che le prove si riducevano ai sequestri e ad alcune intercettazioni, ma che i rapporti tra gli imputati non dimostravano un affectio societatis né un coordinamento criminoso, essendo l’attività svolta autonomamente da ciascuno; con un secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; con un terzo motivo lamentava l’ingiustificato riconoscimento della recidiva e chiedeva, esclusa la recidiva, dichiararsi la prescrizione. Un secondo ricorso, proposto nell’interesse di entrambi gli imputati, sosteneva l’illegittimità della motivazione di merito e chiedeva l’assoluzione alla luce della sopravvenuta modifica normativa del 2024 in materia di tabacchi lavorati esteri, assumendo che la contestazione fosse generica quanto ai quantitativi e che, comunque, parte dei fatti sarebbe stata ormai depenalizzata. In memoria successiva, con riguardo a uno dei due imputati, si deduceva anche la revoca in sede esecutiva di alcuni precedenti penali per effetto della riforma e la conseguente esclusione della recidiva e maturazione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che le censure sulla configurabilità del reato associativo si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del fatto, già compiutamente esaminato dai giudici di merito, che avevano valorizzato sequestri, intercettazioni, sistematicità dei rapporti tra i sodali e l’esistenza di una struttura organizzativa semplice ma stabile. Ha inoltre giudicato inammissibile la doglianza sulle attenuanti generiche, perché la Corte di appello aveva già concesso le attenuanti e motivato sul mancato giudizio di prevalenza in assenza di elementi nuovi. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla recidiva, poiché non devoluta specificamente in appello. Quanto al motivo fondato sulla riforma del 2024, la Cassazione ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte territoriale: i quantitativi di TLE sequestrati e le conversazioni intercettate indicavano un traffico ben superiore alla soglia di irrilevanza penale fissata dalla novella. Infine, la memoria relativa alla revoca in executivis di alcuni precedenti di uno degli imputati non ha inciso sull’esito, poiché il casellario non dimostrava la definitiva eliminazione di quei precedenti e residuavano comunque ulteriori precedenti specifici e infraquinquennali idonei a sorreggere la recidiva. Conseguentemente, sono state poste a carico di ciascun ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973
fattispecie incriminatrice del reato in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la Corte valorizza la rilevanza penale delle condotte in presenza di quantitativi superiori alla soglia individuata dalla novella del 2024.
richiamato quale parametro per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ribadisce che il ricorso non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del fatto.
le attenuanti generiche erano già state concesse; la censura sulla mancata prevalenza è stata ritenuta priva di specifici elementi nuovi.
la recidiva è stata ritenuta sussistente sulla base dei precedenti specifici e reiterati; la Corte osserva che la questione non era stata devoluta in appello in modo specifico.
richiamato in tema di applicazione d'ufficio di norme favorevoli in appello; la Corte esclude che l'imputato possa dolersi in cassazione della mancata applicazione se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di appello.
in caso di inammissibilità del ricorso, pone a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
la difesa lo invoca come norma sopravvenuta che avrebbe depenalizzato alcune condotte relative ai tabacchi lavorati esteri; la Corte ne esclude l’applicabilità ai fatti contestati per i quantitativi in concreto emersi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile quando pretende una rivalutazione del compendio probatorio o propone una lettura alternativa dei fatti già esaminati in modo non illogico dai giudici di merito.
- Quando sentenza di primo e di secondo grado sono conformi, la motivazione può essere letta in modo unitario; il giudice d’appello può rinviare alla decisione di primo grado se l’impugnazione ripropone questioni già risolte o deduce censure generiche o manifestamente infondate.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve avere specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione di doglianze già disattese senza confronto con l’argomentazione decisoria integra genericità e quindi inammissibilità.
- La doglianza sul mancato riconoscimento o sulla diversa modulazione delle circostanze attenuanti è inammissibile se non indica elementi nuovi e specifici idonei a sovvertire la valutazione già compiuta dal giudice di merito.
- Le questioni non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi di rilevabilità d’ufficio o di impossibilità di deduzione precedente.
- L’invocazione di una sopravvenuta disciplina più favorevole non è sufficiente ad escludere la rilevanza penale del fatto se la motivazione di merito accerta, con congruo apparato logico, che i quantitativi concretamente detenuti o trafficati restano oltre la soglia di irrilevanza fissata dalla nuova legge.
- La revoca in sede esecutiva di precedenti penali può essere valutata in cassazione solo se documentalmente certa e definitiva; in mancanza, restano rilevanti i precedenti ancora annotati o altri precedenti non revocati che siano idonei a sorreggere la recidiva.
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