Cassazione Penale, Sentenza n. 27073/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca, emesso nei confronti di più società ritenute "cartiere" e, in subordine, nei confronti dell'amministratore di fatto/di diritto indicato come gestore delle stesse. Secondo l'impostazione accusatoria, tra il 2017 e il 2021 sarebbero state emesse e utilizzate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per importi rilevanti, con indebita evasione di IVA e IRES; inoltre, il medesimo soggetto avrebbe posto in essere operazioni di autoriciclaggio mediante contratti di finanziamento e preliminari di compravendita immobiliare poi annullati, così da trasferire e dissimulare i proventi illeciti. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro nei confronti dell'amministratore e della società ricorrente, riducendo però in parte la misura per quest'ultima per evitare una duplicazione del vincolo sul medesimo importo. I ricorsi hanno censurato, da un lato, l'asserita mancanza o apparenza di motivazione sul periculum in mora, sostenendo che il provvedimento avesse descritto solo la situazione patrimoniale senza indicare concreti indici di dispersione del bene e che il Tribunale avesse illegittimamente integrato ex post la motivazione; dall'altro, con specifico riferimento al capo di autoriciclaggio, si è contestata la sussistenza del fumus commissi delicti, assumendo che il reato presupposto indicato dall'accusa fosse l'appropriazione indebita e non i reati tributari, e che il giudice del riesame avesse modificato indebitamente l'imputazione cautelare ricostruendo un diverso profitto illecito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso sia dell'imputato sia della società, affermando che il decreto e l'ordinanza del riesame contenevano una motivazione effettiva e non apparente sul periculum in mora, fondata su elementi specifici: l'incapienza patrimoniale, le modalità fraudolente di operare, l'uso di società schermo, negozi simulati e fatture false, nonché il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato e di dispersione dei beni confiscabili. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso dell'imputato limitatamente alla contestazione di autoriciclaggio, rilevando che il Tribunale aveva oltrepassato il perimetro della domanda cautelare: a fronte di un capo d'imputazione che indicava come reato presupposto l'appropriazione indebita continuata, il giudice del riesame aveva ricostruito il presupposto come costituito dai delitti tributari, disponendo così il sequestro per un fatto diverso da quello dedotto dal pubblico ministero. Per tale ragione l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame nella parte relativa al sequestro disposto per il profitto dell'autoriciclaggio e, nei limiti corrispondenti, anche sulla quota del sequestro per equivalente che includeva quel finanziamento. Quanto alla società ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
disciplina il sequestro preventivo, anche finalizzato alla confisca; richiede motivazione sul periculum in mora quando il vincolo è anticipatorio dell'effetto ablativo.
art. 125 c.p.p.
impone la concisa motivazione del provvedimento; la sua mancanza o apparenza può integrare vizio rilevante in sede di legittimità.
art. 240 c.p.
richiamato quale parametro della confisca cui può essere finalizzato il sequestro preventivo.
art. 309 c.p.p.
richiamato per affermare che la mancanza radicale di motivazione sul periculum comporta nullità non sanabile in sede di riesame.
art. 324 c.p.p.
richiamato, in combinazione con l'art. 309 c.p.p., per escludere che il tribunale del riesame possa integrare una motivazione del tutto mancante sul periculum.
art. 648-ter.1 c.p.
norma incriminatrice dell'autoriciclaggio; la Corte ha censurato la ricostruzione del reato presupposto operata dal tribunale oltre i limiti della richiesta cautelare.
artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000
richiamati come reati tributari contestati nella preliminare rubrica, rilevanti quale base fattuale dei profitti illeciti e del sequestro.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
richiamato nel decreto di sequestro quale base del vincolo finalizzato alla confisca del profitto dei reati tributari.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna della società inammissibile al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa ma effettiva anche sul periculum in mora, cioè sulle ragioni concrete per cui l'anticipazione dell'effetto ablativo è necessaria per evitare dispersione, alienazione, modificazione o aggravamento degli effetti del reato.
- Non è sufficiente, per motivare il periculum, il mero richiamo alla confiscabilità del bene o alla gravità delle contestazioni; occorre un ancoraggio a elementi concreti e specifici ricavati dal caso, anche desumibili dalla struttura patrimoniale del soggetto, dalla capacità reddituale e dalle modalità operative fraudolente contestate.
- La totale mancanza di motivazione sul periculum nel decreto genetico non può essere colmata dal tribunale del riesame, poiché una tale integrazione incide su un vizio radicale del provvedimento cautelare reale.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando la motivazione sia mancante o meramente apparente; non basta dedurre che il giudice abbia dato minor peso a elementi difensivi, se questi risultano comunque esaminati e superati da una motivazione effettiva, ancorché opinabile nella sua persuasività.
- Nel sequestro preventivo fondato su reati diversi e connessi, il giudice non può sostituire il fatto-reato posto a base della richiesta cautelare con una diversa ricostruzione del reato presupposto, poiché ciò viola il principio della domanda cautelare e comporta annullamento della misura nella parte viziata.
- Quando il sequestro riguarda importi riconducibili a plurimi titoli di profitto, il giudice deve evitare duplicazioni del vincolo sul medesimo importo e deve distinguere con precisione la provenienza del profitto confiscabile per ciascun reato contestato.
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