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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27072/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro giacenti sui conti di una società, per un importo di euro 10.855.593,28, qualificato come profitto di reati tributari di omessa dichiarazione IVA ex art. 5 d.lgs. 74/2000, contestati agli amministratori di diritto e di fatto della società per più annualità. Il Tribunale del riesame cautelare reale aveva respinto l'appello della società contro il diniego di revoca del sequestro. La società ricorre per cassazione deducendo, in sostanza, violazione di legge in tema di sequestro e confisca diretta: sostiene che il Tribunale abbia invertito l'onere della prova, ponendo a carico della difesa l'allegazione dell'incapienza dei conti al tempus commissi delicti; lamenta che non sarebbe sufficiente provare la capienza dei conti al momento del sequestro, occorrendo invece dimostrare il tracciamento e la derivazione materiale delle somme dal reato; contesta l'applicazione dei principi della sentenza delle Sezioni unite Massini e delle successive decisioni richiamate dal Tribunale, affermando che esse non consentirebbero di sottoporre a confisca diretta accrediti sopravvenuti o comunque non tracciati come provento illecito. Deduce inoltre che la documentazione bancaria prodotta dimostrerebbe accrediti leciti successivi e che il richiamo a decisioni sulla confisca per equivalente sarebbe inconferente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non fosse viziata da violazione di legge né da motivazione mancante o meramente apparente, poiché il Tribunale aveva svolto un ragionamento inferenziale non illogico, fondato sulla giacenza delle somme sui conti al momento del sequestro e sulla mancata allegazione da parte della difesa dell'incapienza dei conti al momento di consumazione dei reati o della provenienza lecita degli accrediti successivi. La Corte ha ricostruito il profitto dei reati tributari dichiarativi come risparmio di spesa e ha ritenuto coerente con l'elaborazione giurisprudenziale richiamata l'idea che, in presenza di un risparmio di spesa relativo, le somme rimaste sui conti sino all'apprensione giudiziale siano direttamente collegabili al reato e quindi sequestrabili in via diretta. Ha quindi confermato la sussistenza del rapporto pertinenziale tra denaro sequestrato e reati accertati, con conseguente legittimità del sequestro finalizzato alla confisca diretta e condanna della società ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge contro ordinanza cautelare reale

  • art. 321 c.p.p.

    norma del sequestro preventivo richiamata quale base del vincolo cautelare

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato per la confisca del profitto dei reati tributari

  • art. 240 c.p.

    richiamato dalla difesa come parametro generale sulla confisca

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    fattispecie di omessa dichiarazione IVA da cui deriva il profitto oggetto di sequestro

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato indirettamente solo nella tassonomia, non emerge nel testo della sentenza

  • Sez. U., n. 13783/2025, Massini

    utilizzata come precedente centrale sulla confisca diretta del denaro e sulla necessità del nesso di derivazione causale

  • Sez. U., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert

    richiamata per il principio sul profitto nei reati tributari dichiarativi

  • Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci

    richiamata per il medesimo principio sul profitto da risparmio di spesa

  • Sez. U., n. 42415 del 27/05/2021, C.

    richiamata nel quadro dei precedenti sulle misure ablatorie

  • Sez. 3, n. 30534 del 27/5/2025, De Leonardis

    richiamata per la distinzione tra risparmio di spesa relativo e assoluto nei reati tributari dichiarativi

  • Sez. 3, n. 6287 del 17/2/2026, Del Gaudio

    richiamata dalla difesa e dal Tribunale nel medesimo quadro interpretativo sulla confisca e sui correttivi post-Massini

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    reato tributario dichiarativo oggetto del procedimento

Massime di principio

  • Nei reati tributari dichiarativi il profitto confiscabile è il risparmio di spesa derivante dall'omesso pagamento dell'imposta; la verifica del nesso con il reato va condotta alla luce della concreta disponibilità delle somme al momento della consumazione dell'illecito.
  • La confisca diretta di somme di denaro giacenti su conti correnti può essere legittima quando il giudice accerti che il denaro rimasto sui conti al momento del sequestro costituisca, secondo un ragionamento inferenziale non illogico, il mancato impiego delle risorse dovute per il pagamento del tributo.
  • In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la motivazione è censurabile in cassazione solo se del tutto mancante o meramente apparente, non già quando si fondi su un ragionamento probabilistico supportato da dati processuali specifici.
  • Quando l'accusa abbia fornito un primo quadro probatorio sulla giacenza delle somme e sulla loro pertinenza al reato, la difesa deve allegare elementi concreti idonei a contrastare tale ricostruzione, in applicazione del principio della vicinanza della prova.
  • La distinzione tra risparmio di spesa relativo e assoluto è decisiva: se il patrimonio dell'obbligato era capiente e le somme dovute sono rimaste giacenti sino al sequestro, il profitto può essere qualificato come direttamente derivante dal reato e quindi ablabile in via diretta.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneSequestro preventivoImpugnazioniElemento soggettivo
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelariParte generale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della provaConfisca

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