Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società importatrice un avviso di accertamento doganale per il recupero di dazi relativi a più dichiarazioni di importazione. La ripresa traeva origine dal disconoscimento dell'origine malese di ruote in lega importate, ritenute invece di origine cinese sulla base di verifiche OLAF e di un processo verbale di revisione. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo: non adeguata la motivazione per relationem dell'avviso, perché fondata su documenti non allegati o non esistenti al momento dell'atto; non producibile in appello il Final Report OLAF; privo di piena valenza probatoria il materiale OLAF; applicabile l'esimente dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC per buona fede dell'importatore e legittimo affidamento derivante dai certificati di origine formale rilasciati dall'autorità del paese esportatore. L'Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per avere la CTR ritenuto l'avviso insufficiente sotto il profilo motivazionale; violazione delle norme processuali tributarie per l'inammissibilità della produzione in appello del Final Report OLAF; violazione delle norme sulla prova per non avere riconosciuto piena efficacia alle risultanze OLAF; violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC per avere ravvisato l'esimente del recupero a posteriori dei dazi.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la motivazione per relationem dell'avviso, perché il processo verbale di revisione era stato notificato alla contribuente e ne riproduceva i contenuti essenziali; ha affermato che nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello e che il Final Report OLAF ha piena rilevanza probatoria, equiparata alle relazioni amministrative degli ispettori nazionali; ha inoltre censurato la CTR per avere attribuito valore meramente indiziario alle risultanze OLAF e per avere riconosciuto l'esimente dell'art. 220 CDC senza considerare che la buona fede dell'importatore non basta, occorrendo anche la prova dell'errore attivo e incolpevole delle autorità doganali del paese di esportazione e della diligenza professionale dell'importatore. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti richiamati in motivazione di cui il contribuente non abbia già piena e legale conoscenza o agevole conoscibilità; la motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato è noto e il suo contenuto essenziale è riprodotto o comunque accessibile al destinatario.

  • art. 3, comma 3, L. 241/1990

    La motivazione dell'atto può essere integrata mediante il richiamo ad altri atti, purché il richiamo serva effettivamente a integrare le ragioni dell'atto e non sia meramente narrativo.

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi sono stati riqualificati come denunce di error in procedendo o violazioni di legge processuale e sostanziale, non come meri vizi motivazionali.

  • art. 11, comma 5-bis, D.Lgs. 374/1990

    L'avviso doganale può essere motivato per relationem sui verbali ispettivi OLAF se ne riporta i tratti essenziali necessari alla difesa del contribuente; la produzione del rapporto finale OLAF non è requisito di validità della motivazione.

  • art. 9, comma 2, Reg. CEE n. 1073/1999

    La relazione finale OLAF ha piena rilevanza probatoria ed è equipollente alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori degli Stati membri, secondo le regole di valutazione dello Stato membro.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992

    L'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente errore dell'autorità competente, impossibilità per il debitore diligente di accorgersene e rispetto delle prescrizioni doganali; la sola buona fede dell'importatore non basta se non vi è un errore attivo e incolpevole delle autorità di esportazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare cumulativamente i presupposti dell'esimente ex art. 220 CDC grava sull'importatore che intenda beneficiarne.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al valore probatorio degli atti e delle risultanze OLAF.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al valore probatorio degli atti e delle risultanze OLAF.

  • art. 12 Reg. CEE n. 515/1997

    Richiamato nel motivo relativo alla prova e al valore delle risultanze delle indagini antifrode.

  • art. 34 Reg. CEE n. 515/1997

    Richiamato nel motivo relativo alla prova e al valore delle risultanze delle indagini antifrode.

  • art. 9 Reg. CEE n. 1073/99

    Richiamato in relazione alla piena valenza probatoria della relazione finale OLAF.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La verifica dell'origine preferenziale richiede all'importatore professionale la diligenza qualificata esigibile in relazione all'attività svolta.

Massime di principio

  • In tema di motivazione per relationem degli atti tributari, l'allegazione degli atti richiamati non è necessaria quando il contribuente ne abbia già piena conoscenza o agevole conoscibilità e quando l'atto notificato riproduca il contenuto essenziale dell'atto presupposto.
  • Nel processo tributario la parte può produrre nuovi documenti in appello; la preclusione non opera in via generale per i documenti sopravvenuti o comunque non prodotti in primo grado.
  • Le risultanze delle indagini OLAF, e in particolare la relazione finale, hanno piena valenza probatoria ed equiparazione alle relazioni amministrative degli ispettori nazionali; il loro valore non può essere degradato a meri indizi solo perché provenienti da un'istruttoria antifrode europea.
  • In materia di recupero a posteriori dei dazi, l'esimente dell'art. 220, par. 2, lett. b), CDC richiede la prova cumulativa dell'errore dell'autorità competente, della non rilevabilità dell'errore da parte di un debitore diligente e del rispetto delle prescrizioni doganali; la buona fede dell'importatore, da sola, non è sufficiente.
  • Quando il beneficio doganale dipende dall'origine preferenziale della merce, l'importatore professionale deve usare la diligenza qualificata richiesta dall'attività svolta e verificare l'attendibilità delle informazioni e dei certificati prodotti dall'esportatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.