Cassazione Civile, Ordinanza n. 04000/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, della decisione di merito che aveva accolto la domanda di un pensionato volta a ottenere la declaratoria di illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà, con conseguente restituzione delle somme trattenute dal 2018 in poi. La cassa ricorrente deduceva, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione di varie disposizioni legislative e regolamentari: l'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, la delibera Cassa del 27.6.2013, l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, l'art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, l'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, nonché gli artt. 3, 23 e 38 Cost. In sostanza, sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dall'ente per esigenze di equilibrio finanziario e stabilità della gestione. Il controricorrente resisteva, chiedendo il rigetto e anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i motivi alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, neppure per esigenze di equilibrio di bilancio, prelievi qualificati come contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati secondo i criteri applicabili, poiché tali prelievi non attengono ai criteri di determinazione della pensione e costituiscono prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; le spese sono state poste a carico della ricorrente con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata invece respinta la domanda del resistente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo insussistente un abuso del processo. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non consente alla cassa previdenziale privatizzata di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché il prelievo non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma configura una prestazione patrimoniale imposta.
art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
invocato come base regolamentare del prelievo, ma ritenuto inidoneo a legittimare un contributo di solidarietà su trattamenti già determinati.
delibera CNPADC del 27.6.2013
non può fondare un prelievo patrimoniale riservato alla legge.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare il limite del pro rata e della riserva di legge per prestazioni patrimoniali imposte.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente, senza valore decisivo ai fini della legittimazione del contributo di solidarietà.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come precedente normativo in materia di prelievo di solidarietà; la Corte lo collega alla qualificazione del prelievo come prestazione patrimoniale imposta.
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011
richiamato nel ricorso; non viene riconosciuto come fonte idonea a giustificare il contributo deliberato dalla cassa.
art. 3 Cost.
la Corte non ravvisa violazione del parametro costituzionale nell'orientamento che considera illegittimo il prelievo imposto dall'ente privatizzato.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a legittimare un prelievo regolamentare su pensioni già determinate.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato per aderire alle motivazioni della giurisprudenza precedente senza ulteriore motivazione.
prevede una sanzione per abuso del processo; la Corte richiede una condotta oggettivamente qualificabile come abuso, non essendo sufficiente la mera soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate secondo i criteri vigenti, se tale prelievo non opera come criterio di determinazione della prestazione ma come imposizione patrimoniale autonoma.
- Un prelievo qualificato come contributo di solidarietà, quando non si traduce in un criterio di calcolo della pensione ma in un'ablazione su un trattamento già determinato, deve essere ricondotto alle prestazioni patrimoniali imposte dall'art. 23 Cost., con conseguente necessità di una base legislativa.
- La tutela dell'equilibrio finanziario delle casse privatizzate non consente di derogare al principio del pro rata mediante provvedimenti unilaterali che incidano retroattivamente su trattamenti pensionistici già maturati.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo; non basta la proposizione di un ricorso infondato, occorrendo un uso pretestuoso o manifestamente abusivo dello strumento processuale.
- Quando il ricorso non introduce argomenti nuovi rispetto a un orientamento consolidato della Corte, il giudice di legittimità può aderire al precedente senza ulteriore motivazione specifica, purché la decisione impugnata sia conforme a tale orientamento.
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