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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18086/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Una società a responsabilità di fatto semplice aveva subito la dichiarazione di fallimento su istanza di un ente della riscossione, presentata tramite un avvocato del libero foro. In reclamo la società aveva contestato, da un lato, la validità dell'istanza di fallimento per asserita violazione delle regole sul patrocinio dell'ente; dall'altro, aveva dedotto l'illegittimità dei crediti posti a base della procedura, perché in larga parte fondati su una revoca di contributo pubblico disposta molti anni dopo la concessione, sulla base di un'indagine penale non sfociata in sentenza definitiva e senza adeguata motivazione. Sosteneva inoltre che la revoca fosse tardiva e che il giudice dovesse disapplicarla nell'accertamento incidentale del credito. Nel ricorso per cassazione ha riproposto tali censure, denunciando la violazione degli artt. 82 e 83 c.p.c. e dell'art. 1, comma 1, d.l. 193/2016 quanto al patrocinio dell'ente; e la violazione dell'art. 6 l.fall. e dell'art. 21 l. 241/1990 quanto alla revoca del contributo e alla sua illegittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'eventuale nullità della procura o della rappresentanza processuale non determina inesistenza dell'atto introduttivo e, se non dedotta tempestivamente in reclamo, resta preclusa in cassazione per formazione del giudicato interno ex art. 161 c.p.c. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di decisività, perché l'istanza di fallimento era sorretta anche da altri crediti non specificamente contestati; ha inoltre osservato che la censura non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sulla mancata produzione del provvedimento di revoca e sulla non applicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990 alla revoca, che è istituto diverso dall'annullamento d'ufficio. È stata quindi confermata la soccombenza della società ricorrente, con condanna alle spese e ai conseguenti oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per contestare il patrocinio processuale dell'ente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per tardività e giudicato interno.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della procura alle liti; la Corte afferma che la sua eventuale invalidità non rende inesistente l'atto introduttivo.

  • art. 1, comma 1, d.l. 193/2016

    richiamato dal ricorrente in relazione alla rappresentanza dell'ente della riscossione.

  • art. 161 c.p.c.

    le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione; se non dedotte tempestivamente, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

  • art. 6 l. fall.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della contestazione della legittimità dei crediti fondanti l'istanza di fallimento.

  • art. 21 l. 241/1990

    invocato per sostenere la tardività e l'illegittimità della revoca del contributo; la Corte ne esclude l'applicazione alla revoca.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    ritenuto non applicabile alla revoca del contributo, perché disciplina l'annullamento d'ufficio e non la revoca.

  • art. 1, comma 136, l. 311/2004

    richiamato dal ricorrente per il termine triennale dell'annullamento d'ufficio, ritenuto non pertinente alla revoca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La nullità della procura o della rappresentanza processuale non comporta, di per sé, l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio; se non è tempestivamente dedotta nel grado di merito, la questione resta preclusa in sede di legittimità per effetto del giudicato interno.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che difettano di decisività rispetto alla decisione adottata.
  • Quando il credito posto a base di un'istanza di fallimento è plurimo, l'eventuale contestazione di uno solo dei titoli non incide sulla legittimazione del creditore se restano altri crediti idonei e non specificamente contestati.
  • L'art. 21-nonies della l. 241/1990 disciplina l'annullamento d'ufficio e non è estensibile alla revoca di un provvedimento amministrativo; per valutare la legittimità della revoca occorre riferirsi alla sua disciplina propria e al contenuto concreto del provvedimento.
  • La contestazione della legittimità di un provvedimento amministrativo posto a base di un credito esige la disponibilità dell'atto e delle ragioni che lo sorreggono; in mancanza di produzione del provvedimento, il controllo giudiziale sulla sua illegittimità non può essere efficacemente svolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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