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Sentenza

Sentenza del 19/09/2017 n. 186 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava l'esterovestizione della società, ritenendola fiscalmente residente in Italia e recuperando IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni. La contribuente ha eccepito l'inesistenza o invalidità della notificazione, effettuata presso un indirizzo italiano anziché presso la sede legale slovena, nonché il difetto di motivazione e di prova dell'esterovestizione, la violazione del divieto di doppia imposizione e l'erronea quantificazione delle imposte. L'Ufficio ha sostenuto che la sede slovena fosse fittizia e che l'attività fosse effettivamente amministrata e svolta in Italia, presso l'abitazione del rappresentante legale, in continuità con precedenti attività italiane riconducibili al medesimo soggetto.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso per vizi della notificazione. In appello, però, la Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha accolto l'appello principale dell'Agenzia, respinto l'appello incidentale della società e rigettato integralmente il ricorso originario. Ha ritenuto rituale e sanabile la notificazione, qualificando l'eventuale errore sul luogo di notifica come nullità e non come inesistenza, comunque sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della contribuente. Nel merito ha ritenuto provata l'esterovestizione sulla base della continuità economica e soggettiva tra le attività italiane e la società slovena, della coincidenza della sede di amministrazione con l'indirizzo italiano e degli altri elementi raccolti dall'Ufficio. Sono state confermate la pretesa tributaria, l'IVA non detratta e le sanzioni. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle Entrate 5.000 euro per ciascun grado di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito per l'appello.

Norme richiamate

  • Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973

    La notifica deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.

    La CTR ha ritenuto che l'eventuale notificazione in un luogo diverso da quello formalmente previsto non comporti automaticamente l'inesistenza dell'atto: il vizio relativo al luogo di esecuzione integra una nullità sanabile se la notificazione ha raggiunto il proprio scopo.

  • Art. 58 del D.P.R. n. 600/1973

    I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la sede legale.

    La norma individua il criterio ordinario del domicilio fiscale, ma la decisione ha valorizzato la distinzione tra irregolarità del luogo di notifica e inesistenza della notificazione.

  • Art. 6, comma 1, e art. 10 della Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Sono stati richiamati dall'Ufficio a sostegno dell'obbligo di assicurare l'effettiva conoscenza degli atti tributari da parte del contribuente.

  • Art. 73, comma 3, del TUIR

    La disposizione è stata applicata per individuare la residenza fiscale della società in Italia sulla base della sede dell'amministrazione effettiva, nonostante la sede legale formalmente situata in Slovenia.

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

    Il mancato riconoscimento della detrazione IVA sugli acquisti è stato ritenuto legittimo in assenza dei registri obbligatori, delle liquidazioni e delle dichiarazioni richieste dalla normativa.

  • Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa è stata esclusa, poiché la CTR non ha ravvisato un'incertezza oggettiva e ha qualificato la condotta come violazione preordinata degli obblighi fiscali.

  • Principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 14916/2016

    Il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto; i relativi vizi ricadono nell'ambito della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo.

    La notificazione è inesistente solo quando mancano materialmente l'atto o gli elementi essenziali che consentono di riconoscerla come notificazione. Gli errori sul luogo, anche se significativo, determinano normalmente nullità sanabile.

Massime di principio

  • Per contestare l'esterovestizione non è sufficiente guardare alla sede legale estera: assumono rilievo la sede effettiva dell'amministrazione, il luogo delle decisioni, la continuità dell'attività, i rapporti con clienti e fornitori, la gestione dei beni e il collegamento con soggetti italiani.
  • Una società formalmente residente all'estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se l'amministrazione effettiva e il centro decisionale risultano stabilmente situati in Italia.
  • Gli elementi indiziari devono essere valutati complessivamente: la coincidenza degli amministratori, delle sedi, dell'attività, della clientela e dei rapporti economici può dimostrare la continuità sostanziale e la fittizietà della sede estera.
  • Un errore nel luogo di notificazione di un atto tributario tende a integrare una nullità, non un'inesistenza, e può essere sanato dalla costituzione del destinatario o dal raggiungimento dello scopo della notifica.
  • Il pagamento di imposte all'estero non esclude automaticamente la tassazione italiana quando il soggetto è qualificato come fiscalmente residente in Italia; il divieto di doppia imposizione opera solo secondo le regole applicabili ai redditi effettivamente prodotti da un soggetto legittimamente residente all'estero o operante oltreconfine.
  • La detrazione IVA richiede il rispetto degli obblighi documentali e dichiarativi: in assenza di registri, liquidazioni e dichiarazioni, la detrazione può essere negata.
  • Le eccezioni processuali, come quella relativa alla sottoscrizione dell'avviso, devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso introduttivo; la loro proposizione tardiva può comportarne l'inammissibilità.
  • La disapplicazione delle sanzioni richiede una reale e oggettiva incertezza interpretativa della normativa, non essendo sufficiente la mera contestazione del contribuente o la complessità della vicenda.

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