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Sentenza

Sentenza del 19/09/2017 n. 184 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

IRAP - Presupposto d'imposta - Esercizio di professioni in forma societaria - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie. Sent. CTR Trieste Sezione I nr. 184/2017 - 4/7/2017.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine nella parte in cui aveva escluso dall'IRAP il reddito prodotto dall'associazione professionale. L'Ufficio sosteneva che l'esercizio associato dell'attività professionale costituisse di per sé presupposto dell'imposta, senza necessità di verificare in concreto l'autonoma organizzazione. È rimasto invece coperto da giudicato il capo relativo al disconoscimento dei costi, non essendo stato proposto appello incidentale dai contribuenti.

La decisione

La CTR di Trieste ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso originario dell'associazione anche con riferimento all'IRAP. Ha applicato il principio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016, secondo cui l'esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege presupposto dell'IRAP, essendo l'autonoma organizzazione implicita nella forma associata. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2, primo e secondo periodo, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

    Il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere verificato per l'attività individuale, ma non è richiesto per l'attività esercitata da società ed enti; secondo la sentenza, tale principio si estende all'esercizio associato o societario delle professioni.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7371 del 14 aprile 2016

    L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività.

    L'esercizio professionale in forma societaria o associata comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP, senza un'indagine sulla concreta presenza di dipendenti, beni strumentali o ulteriori elementi organizzativi.

Massime di principio

  • Per le attività professionali esercitate in forma associata o societaria, l'IRAP è considerata dovuta in via automatica, poiché l'organizzazione autonoma è ritenuta implicita nella forma giuridica adottata.
  • La verifica concreta dell'autonoma organizzazione rileva principalmente per il professionista che opera individualmente, non per l'associazione professionale o la società tra professionisti.
  • Quando una sentenza di primo grado contiene più capi autonomi e una parte non propone appello incidentale, i capi non impugnati possono formare giudicato e non essere più riesaminabili in appello.
  • Un successivo principio delle Sezioni Unite può incidere sugli orientamenti precedenti e determinare la riforma di una decisione che aveva escluso l'IRAP sulla base dell'assenza di autonoma organizzazione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia sia stata influenzata da un mutamento o da un intervento innovativo della giurisprudenza.

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