Sentenza del 19/09/2017 n. 184 - Comm. Trib. Prov. Biella
Diniego rimborso Iva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva che la compilazione nella dichiarazione IVA del quadro relativo al credito costituisse una valida manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. Di conseguenza, il diritto al rimborso sarebbe stato soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., e non al termine biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992. Richiamava inoltre il principio secondo cui la dichiarazione fiscale è emendabile e ritrattabile anche oltre l'anno successivo alla presentazione, quando l'errore abbia determinato un prelievo fiscale maggiore o comunque oneri tributari più gravosi rispetto a quelli effettivamente dovuti.
La decisione
Il principio richiamato è favorevole al contribuente: l'esposizione del credito IVA nella dichiarazione può valere come domanda di rimborso e il relativo diritto può essere fatto valere entro il termine ordinario decennale, anziché entro il termine biennale per la restituzione di somme indebitamente pagate. Inoltre, gli errori dichiarativi emendabili possono essere corretti anche oltre il termine annuale, se hanno prodotto un'imposizione indebita o più gravosa. Dal testo fornito, tuttavia, non risultano gli specifici fatti processuali né il dispositivo completo della sentenza; pertanto non è possibile stabilire con certezza se, nel caso concreto, il ricorso sia stato integralmente accolto o quale importo sia stato effettivamente riconosciuto.
Norme richiamate
Art. 2946 del codice civile
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Il diritto al rimborso IVA, quando sia stato validamente manifestato mediante l'esposizione del credito in dichiarazione, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992
Il termine biennale per proporre la domanda di restituzione non si applica quando la richiesta di rimborso sia già stata validamente formulata nella dichiarazione fiscale.
Principio affermato da Cassazione, sentenza n. 4145/2017
L'indicazione del credito IVA nel quadro pertinente della dichiarazione può costituire domanda di rimborso; da tale momento il diritto è esercitabile entro il termine decennale di prescrizione.
Principio affermato da Cassazione, sentenza n. 15063/2002
La dichiarazione tributaria è emendabile e ritrattabile anche oltre l'anno successivo quando l'errore abbia causato un prelievo fiscale indebito o superiore a quello dovuto.
Massime di principio
- Quando il contribuente indica un credito IVA nella dichiarazione nel quadro destinato al rimborso, tale indicazione può essere considerata una domanda di rimborso, senza necessità di una separata istanza, purché la dichiarazione sia chiara e idonea a manifestare la volontà di ottenere il pagamento.
- Per i crediti IVA validamente richiesti in dichiarazione, occorre distinguere il termine decennale di prescrizione del diritto dal termine biennale applicabile alle autonome domande di restituzione di pagamenti indebiti.
- Un errore nella dichiarazione non diventa necessariamente definitivo allo scadere del termine ordinario per la dichiarazione integrativa: può essere emendato anche successivamente se determina un'imposizione maggiore o un indebito sacrificio fiscale.
- La possibilità di correggere la dichiarazione non elimina l'onere del contribuente di dimostrare l'esistenza, l'importo e la spettanza del credito, oltre alla tempestività dell'azione rispetto al termine di prescrizione.
- La valutazione concreta dipende dal contenuto della dichiarazione, dalla chiarezza della richiesta di rimborso, dagli eventuali dinieghi dell'Amministrazione e dalla corretta individuazione del termine applicabile.
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