Sentenza del 19/09/2017 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento Imposta di pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto non corretto nella parte relativa al criterio di determinazione della superficie imponibile, dovendosi fare riferimento all’intera struttura o pannello pubblicitario. Le sanzioni per infedele denuncia e ritardato pagamento non sono state applicate, poiché il contribuente ha dimostrato di aver agito in buona fede in ragione delle caratteristiche oggettive del mezzo pubblicitario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo della superficie imponibile del mezzo pubblicitario. La superficie deve essere individuata considerando l’intero pannello o supporto che costituisce la base di appoggio del messaggio pubblicitario, anziché sommare o valutare separatamente le singole diciture e gli elementi grafici presenti su di esso. È stata inoltre riconosciuta la buona fede del contribuente, derivante dalle caratteristiche del mezzo pubblicitario, con conseguente esclusione della responsabilità sanzionatoria per infedele denuncia e ritardato pagamento.
Massime di principio
- Nel calcolo dell’imposta sulla pubblicità, quando il messaggio è collocato su un pannello o supporto unitario, la superficie imponibile va normalmente riferita all’intero supporto che funge da base del messaggio, non alle singole parole o diciture separatamente considerate.
- La corretta determinazione della superficie dipende dalle caratteristiche concrete del mezzo pubblicitario e dalla sua struttura fisica, che devono essere valutate complessivamente.
- Le sanzioni tributarie possono essere escluse quando il contribuente dimostra l’assenza di colpa o una situazione di obiettiva incertezza interpretativa, purché la buona fede sia concretamente documentata.
- La buona fede non elimina necessariamente l’imposta dovuta, ma può impedire l’applicazione delle sanzioni per infedele denuncia o ritardato pagamento.
- In casi analoghi è opportuno conservare documentazione fotografica, schede tecniche, autorizzazioni e ogni elemento utile a dimostrare la struttura del mezzo pubblicitario e la ragionevole interpretazione adottata dal contribuente.
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