Sentenza del 19/09/2017 n. 181 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Imposta regionale sulle attività produttive - Presupposti - Esercizio di attività professionale nell'ambito di società - Utilizzo di Autonoma organizzazione di terzi - Configurabilità - Esclusione. Sent. CTR Trieste Sez. 1 n. 181/2017 - 20/6/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2008, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte ai fini IRPEF, IVA e IRAP, disconoscendo la deducibilità o detraibilità di alcuni costi e ritenendo esistente un'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Il contribuente sosteneva, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento per omesso contraddittorio preventivo e l'assenza del presupposto impositivo IRAP, poiché svolgeva l'attività senza dipendenti e con beni strumentali minimi, pur essendo socio di società che disponevano di proprie strutture organizzative.
La decisione
La CTR ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto errata la decisione di primo grado nella parte in cui aveva annullato l'accertamento per omesso contraddittorio preventivo: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite richiamato, l'obbligo generalizzato riguarda i tributi armonizzati, come l'IVA, e il contribuente deve dimostrare quali difese avrebbe potuto concretamente esercitare e che tali difese avrebbero potuto condurre a un esito diverso. Nel merito, la CTR ha confermato il recupero delle riprese IRPEF e IVA, poiché il contribuente non aveva provato l'inerenza e la strumentalità di alcuni costi, tra cui l'ammortamento di una macchina fotografica, le spese alberghiere e di ristorazione e ulteriori spese generali. Ha invece escluso l'assoggettamento a IRAP: l'attività professionale svolta nell'ambito dell'organizzazione di società di cui il professionista è socio non integra, di per sé, autonoma organizzazione, soprattutto in assenza di dipendenti e in presenza di sole attrezzature minime. Le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 12 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Omesso avvio del contraddittorio preventivo
La violazione del contraddittorio preventivo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento per tutti i tributi. Per i tributi armonizzati, in particolare l'IVA, il contribuente deve inoltre dimostrare concretamente quali elementi avrebbe potuto fornire e che tali elementi avrebbero potuto modificare l'esito dell'accertamento.
Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; le spese sono deducibili se inerenti all'attività esercitata
La deducibilità dei costi richiede il rispetto dei principi di competenza, certezza, obiettiva determinabilità e inerenza. Il costo deve avere una relazione con l'attività potenzialmente idonea a produrre ricavi o proventi imponibili.
Disciplina dell'IVA
Inerenza quale requisito di detraibilità del costo
Ai fini IVA, la detrazione richiede elementi oggettivi che dimostrino la concreta strumentalità del bene o del servizio rispetto all'attività economica svolta.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015
Il diritto generalizzato al contraddittorio preventivo deriva da un principio comunitario ed è applicabile ai soli tributi armonizzati
L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale è stato circoscritto ai tributi armonizzati, come l'IVA, mentre non opera automaticamente per i tributi non armonizzati.
Cassazione, sentenza n. 1544/2017
L'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente
Il contribuente deve dimostrare non solo l'esistenza della spesa, ma anche la sua inerenza all'attività e, quando contestata, la coerenza economica della stessa.
Cassazione, ordinanza n. 17566/2016
L'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione
L'utilizzo dell'organizzazione riferibile a una società partecipata o datrice di lavoro non implica automaticamente che il professionista disponga di una propria autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per l'IRAP, la mera partecipazione del professionista a una società o l'utilizzo della sua struttura non è sufficiente a dimostrare un'autonoma organizzazione personale; occorre provare che il professionista disponga di una struttura propria, eccedente il minimo indispensabile e idonea a potenziare autonomamente l'attività.
- L'assenza di dipendenti e la disponibilità di sole attrezzature ordinarie e di modesto valore costituiscono elementi favorevoli all'esclusione dell'IRAP, purché non emergano ulteriori fattori organizzativi significativi.
- La deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi e la detrazione IVA richiedono una prova documentale distinta: per le imposte dirette è necessaria l'inerenza all'attività, mentre per l'IVA deve essere dimostrata la concreta strumentalità del bene o servizio.
- L'onere di provare l'inerenza, la strumentalità e, se contestata, la coerenza economica delle spese grava sul contribuente. La documentazione deve spiegare il collegamento effettivo tra ciascun costo e l'attività professionale.
- L'omesso contraddittorio preventivo non comporta sempre l'annullamento dell'accertamento: per l'IVA il contribuente deve indicare quali difese o documenti avrebbe prodotto e dimostrare che avrebbero potuto incidere concretamente sul risultato.
- In presenza di contestazioni su più tributi, il giudice può escludere l'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione e, allo stesso tempo, confermare recuperi IRPEF e IVA per difetto di prova sull'inerenza o sulla detraibilità dei costi.
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