Sentenza del 19/09/2017 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - DECORRENZA DELL'ESTINZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza dell'estinzione della società cancellata dal Registro delle imprese e, in particolare, l'applicabilità della disciplina secondo cui, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione prevista dall'art. 2495 c.c. produce effetti soltanto dopo cinque anni. La questione consiste nello stabilire se la società possa ancora essere considerata soggetto di diritto ai fini fiscali e se il giudice debba quindi esaminare nel merito l'originaria pretesa tributaria.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina quinquennale alle istanze di cancellazione presentate dopo il 13 dicembre 2014. Di conseguenza, limitatamente ai debiti fiscali, la società cancellata deve essere considerata ancora esistente e legittimata a essere destinataria degli atti tributari. Il giudice è pertanto tenuto a pronunciarsi sull'originaria pretesa fiscale contenuta nell'avviso di accertamento impugnato, anziché dichiarare il processo improcedibile per l'estinzione della società.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, limitatamente ai fini tributari indicati dalla disciplina speciale richiamata nella sentenza.
La cancellazione dal Registro delle imprese non determina immediatamente, ai fini fiscali, l'inefficacia della società. Per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi, la società resta considerata soggetto di diritto per cinque anni, quando la richiesta di cancellazione è successiva al 13 dicembre 2014.
Disciplina speciale sulla sospensione quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società ha effetto decorsi cinque anni.
La norma opera esclusivamente nell'ambito fiscale e non elimina in generale gli effetti civilistici della cancellazione. Essa consente all'Amministrazione finanziaria di notificare e coltivare gli atti tributari nei confronti della società durante il quinquennio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non impedisce automaticamente, per i cinque anni successivi, l'adozione o la prosecuzione di atti fiscali, se la richiesta di cancellazione è successiva al 13 dicembre 2014.
- La permanenza della società riguarda esclusivamente gli atti tributari e contributivi espressamente indicati dalla disciplina; non equivale necessariamente a una generale sopravvivenza della società nei rapporti civilistici.
- In presenza di un accertamento fiscale già impugnato, il giudice deve esaminare il merito della pretesa tributaria se la cancellazione rientra nel periodo coperto dalla disciplina quinquennale.
- La data rilevante è quella della richiesta di cancellazione, non semplicemente la data in cui il giudizio tributario viene instaurato o proseguito.
- Decorso il termine quinquennale, occorre verificare le regole applicabili alla successione nei rapporti tributari e alla responsabilità di liquidatori, soci o altri soggetti, senza presumere automaticamente l'estinzione di ogni obbligazione fiscale.
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