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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10623/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva agito in primo grado per ottenere la nullità o, in subordine, l'annullamento di alcune delibere assembleari del 22 ottobre 2014 relative al condominio. Dopo il rigetto in tribunale e in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del diritto di difesa per omessa pronuncia sulla contestazione relativa al rilascio dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale; (2) illogicità della motivazione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibili tre motivi di appello; (3) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio. Il condominio ha resistito con controricorso. In via preliminare, la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato depositato in cancelleria con modalità cartacea e non telematica, nonostante l'art. 196-quater disp. att. c.p.c. imponesse, per i procedimenti pendenti in Cassazione dal 1° gennaio 2023, il deposito esclusivamente telematico, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile perché depositato in forma cartacea anziché telematica, in violazione del regime processuale applicabile ai procedimenti in Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio, liquidate in euro 2.500 oltre accessori, e ha altresì applicato le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.500 in favore della controparte e di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1136 c.c.

    Invocato dal ricorrente a fondamento delle censure sulle delibere assembleari condominiali, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 1129 c.c.

    Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla disciplina condominiale, senza scrutinio di merito.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della convocazione assembleare, ma non valutato nel merito.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla convocazione e partecipazione all'assemblea condominiale, senza esame di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo per omessa pronuncia.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo per omessa pronuncia e violazione del diritto di difesa.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    Norma abrogata dal d.lgs. 149/2022; la Corte osserva che non era più utilizzabile come base per il deposito cartaceo del ricorso.

  • art. 35 d.lgs. 149/2022

    Individua il regime temporale di applicazione delle nuove disposizioni processuali e l'estensione ai giudizi di cassazione introdotti dal 1° gennaio 2023, con alcune eccezioni non rilevanti nel caso concreto.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Stabilisce che il deposito degli atti processuali e dei documenti nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione avviene esclusivamente in via telematica, salvo i casi eccezionali previsti dalla norma.

  • art. 369 c.p.c.

    È il parametro processuale in base al quale la Corte dichiara l'improcedibilità del ricorso depositato in modo non telematico.

  • art. 380-bis c.p.c.

    comma 1, terzo e quarto comma

    Richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di cassazione soggetti al regime introdotto dal d.lgs. 149/2022, il deposito degli atti e dei documenti deve avvenire esclusivamente in via telematica, salvo i casi eccezionali espressamente previsti; il deposito cartaceo determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'inosservanza delle regole sul deposito telematico in Cassazione non incide solo sul piano formale, ma impedisce l'esame dei motivi di ricorso, con conseguente definizione in rito del giudizio.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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