Sentenza del 22/07/2015 n. 15398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria che aveva confermato il rigetto dell'opposizione contro una cartella di pagamento relativa a maggiore IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno 1974. La pretesa fiscale derivava dalla rettifica del reddito di partecipazione societaria ed era stata iscritta a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza relativa all'avviso di accertamento. Il contribuente ha dedotto: omessa pronuncia su alcuni errori processuali del precedente giudizio; efficacia di una domanda di condono presentata durante la lite; violazione del divieto di doppia imposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla precedente sentenza relativa all'avviso di accertamento precludesse la contestazione successiva di questioni dedotte o deducibili in quel giudizio, compresa l'asserita definizione mediante condono. La cartella conseguente a un accertamento definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo e può essere contestata soltanto per vizi propri. Anche il divieto di doppia imposizione non poteva essere fatto valere in quella sede, ma eventualmente nella fase di pagamento del tributo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, pur senza esaminare separatamente ogni argomento, decide comunque la domanda e conferma la rilevanza preclusiva del giudicato.
Il giudicato copre non solo ciò che è stato espressamente dedotto, ma anche ciò che avrebbe potuto essere dedotto nel precedente giudizio; le questioni non sollevate tempestivamente non possono essere fatte valere in un processo successivo.
D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito nella L. n. 516 del 1982
L'eventuale definizione mediante condono deve essere fatta valere e provata nel giudizio relativo all'avviso di accertamento; se non viene tempestivamente eccepita prima del passaggio in giudicato, non può essere opposta successivamente contro la cartella.
La controversia relativa all'impugnazione di una cartella derivante da un accertamento ormai definitivo non è considerata controversia pendente ai fini della definizione agevolata, poiché la cartella non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
Eventuali vizi relativi alla comunicazione dell'avviso di trattazione devono essere fatti valere nel giudizio in cui si sono verificati e non possono essere recuperati, dopo il passaggio in giudicato, impugnando la cartella conseguente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, comma 1
Il divieto di doppia imposizione non può essere utilizzato per rimettere in discussione, mediante impugnazione della cartella, una pretesa fiscale già definitivamente accertata; può rilevare nella fase esecutiva o di pagamento.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è diventato definitivo per effetto del giudicato, la successiva cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, come errori di notifica, calcolo o iscrizione a ruolo, e non per contestare nuovamente il merito dell'accertamento.
- Le eccezioni relative a condoni, definizioni agevolate o altri fatti estintivi devono essere dedotte e provate nel giudizio originario; se erano deducibili e non sono state fatte valere prima del giudicato, operano le preclusioni del giudicato.
- Gli errori processuali verificatisi nel giudizio sull'accertamento devono essere impugnati in quel giudizio e non possono essere fatti valere per la prima volta contro la cartella successiva.
- Il divieto di doppia imposizione non consente, di regola, di riaprire una controversia già definita con giudicato; può eventualmente essere invocato nella fase di riscossione o pagamento per evitare duplicazioni effettive.
- La tempestività delle eccezioni e la conservazione della relativa prova documentale sono essenziali: una domanda di condono o una definizione non producono utilità processuale se non vengono ritualmente comunicate e fatte valere nel procedimento corretto.
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