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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

OGGETTO: avviso liquidazione imposta di registro - procure irrevocabili a vendere - registrazione - dies a quo esercizio potestà impositiva

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’imposta di registro dovuta sulle procure irrevocabili a vendere allegate a un atto di vendita. Il ricorrente sosteneva che la richiesta di registrazione dell’atto di vendita comprendesse anche le procure allegate e che, pertanto, il termine per l’esercizio della potestà impositiva dovesse decorrere dalla data di presentazione dell’atto per la registrazione. La questione centrale era quindi individuare il dies a quo del termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2, del DPR 131/1986.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. È stato stabilito che la richiesta di registrazione dell’atto di vendita con procure irrevocabili a vendere allegate comprende anche la richiesta di registrazione delle procure. Di conseguenza, il termine triennale per l’esercizio della potestà impositiva decorre dalla data di presentazione degli atti pubblici per la registrazione. Un avviso emesso oltre tale termine deve ritenersi tardivo e non può validamente fondare la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131

    Il termine per l’esercizio della potestà impositiva è triennale.

    La norma è stata interpretata nel senso che l’Amministrazione dispone di tre anni per esercitare la potestà impositiva e che, per gli atti pubblici presentati alla registrazione, il termine decorre dalla data di presentazione degli atti.

Massime di principio

  • Quando un atto principale viene presentato per la registrazione insieme ad atti accessori o allegati, la richiesta di registrazione può estendersi anche a questi ultimi, se il contenuto e la modalità di presentazione evidenziano una richiesta unitaria.
  • Per verificare la tempestività di un avviso di liquidazione occorre individuare con precisione la data dalla quale decorre il termine previsto dalla legge, normalmente coincidente con la presentazione dell’atto soggetto a registrazione.
  • Il termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2, del DPR 131/1986 è un limite temporale per l’esercizio della potestà impositiva: un atto notificato oltre tale termine può essere contestato per decadenza.
  • La verifica deve essere effettuata confrontando la data di presentazione dell’atto, la data di eventuale registrazione e la data di emissione o notificazione dell’avviso, tenendo conto delle eventuali disposizioni speciali di sospensione o proroga applicabili.

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