Sentenza del 22/07/2015 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: avviso liquidazione imposta di registro - procure irrevocabili a vendere - registrazione - dies a quo esercizio potestà impositiva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’imposta di registro dovuta sulle procure irrevocabili a vendere allegate a un atto di vendita. Il ricorrente sosteneva che la richiesta di registrazione dell’atto di vendita comprendesse anche le procure allegate e che, pertanto, il termine per l’esercizio della potestà impositiva dovesse decorrere dalla data di presentazione dell’atto per la registrazione. La questione centrale era quindi individuare il dies a quo del termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2, del DPR 131/1986.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta. È stato stabilito che la richiesta di registrazione dell’atto di vendita con procure irrevocabili a vendere allegate comprende anche la richiesta di registrazione delle procure. Di conseguenza, il termine triennale per l’esercizio della potestà impositiva decorre dalla data di presentazione degli atti pubblici per la registrazione. Un avviso emesso oltre tale termine deve ritenersi tardivo e non può validamente fondare la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 76, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131
Il termine per l’esercizio della potestà impositiva è triennale.
La norma è stata interpretata nel senso che l’Amministrazione dispone di tre anni per esercitare la potestà impositiva e che, per gli atti pubblici presentati alla registrazione, il termine decorre dalla data di presentazione degli atti.
Massime di principio
- Quando un atto principale viene presentato per la registrazione insieme ad atti accessori o allegati, la richiesta di registrazione può estendersi anche a questi ultimi, se il contenuto e la modalità di presentazione evidenziano una richiesta unitaria.
- Per verificare la tempestività di un avviso di liquidazione occorre individuare con precisione la data dalla quale decorre il termine previsto dalla legge, normalmente coincidente con la presentazione dell’atto soggetto a registrazione.
- Il termine triennale previsto dall’art. 76, comma 2, del DPR 131/1986 è un limite temporale per l’esercizio della potestà impositiva: un atto notificato oltre tale termine può essere contestato per decadenza.
- La verifica deve essere effettuata confrontando la data di presentazione dell’atto, la data di eventuale registrazione e la data di emissione o notificazione dell’avviso, tenendo conto delle eventuali disposizioni speciali di sospensione o proroga applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6637 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6659 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6669 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →