Sentenza del 22/07/2015 n. 6659 - Comm. Trib. Prov. Milano
STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO - Giudizio di Opposizione - Procedura "Nuovo Rito" - Tassa fissa - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione allo stato passivo relativo a una procedura fallimentare soggetta al nuovo rito è assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Il decreto conclusivo ha infatti natura di giudicato interno alla procedura e produce effetti esclusivamente ai fini del concorso tra i creditori, senza efficacia sostanziale generale al di fuori del fallimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento tributario del provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione allo stato passivo disciplinato dall'art. 98 della legge fallimentare. Si discute se tale provvedimento debba scontare l'imposta di registro in misura proporzionale, come un provvedimento giudiziario avente effetti sostanziali esterni, oppure in misura fissa. La questione dipende dalla distinzione tra il vecchio rito, nel quale l'opposizione instaurava un ordinario giudizio di cognizione definito con sentenza, e il nuovo rito introdotto dai d.lgs. 5/2006 e 169/2007.
Norme richiamate
Art. 98 della legge fallimentare
Giudizio di opposizione allo stato passivo
La norma disciplina l'opposizione allo stato passivo. Nel nuovo rito, il procedimento ha natura concorsuale e il provvedimento finale incide sull'ammissione del credito al concorso, senza costituire un accertamento pienamente efficace al di fuori della procedura.
D.lgs. 5/2006
Ha contribuito all'introduzione del nuovo rito fallimentare, nel quale l'opposizione allo stato passivo non è più strutturata come un ordinario giudizio di cognizione definito da una sentenza con effetti esterni.
D.lgs. 169/2007
Ha completato il quadro normativo del nuovo rito fallimentare applicabile alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore.
Disciplina dell'imposta di registro
I provvedimenti privi di effetti traslativi o sostanziali esterni, come il decreto conclusivo dell'opposizione allo stato passivo nel nuovo rito, sono soggetti a tassa fissa anziché ad aliquota proporzionale.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro applicabile a un provvedimento giudiziario occorre verificare la natura del procedimento e gli effetti concreti del provvedimento, non soltanto il suo contenuto economico.
- Nelle procedure concorsuali soggette al nuovo rito, il provvedimento sull'opposizione allo stato passivo produce normalmente effetti limitati al concorso tra i creditori e costituisce giudicato interno; perciò, in linea generale, è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
- La distinzione tra vecchio e nuovo rito è decisiva: nel vecchio rito, una sentenza con effetti sostanziali anche esterni può giustificare l'applicazione dell'imposta proporzionale; nel nuovo rito, il decreto con effetti confinati alla procedura conduce alla tassa fissa.
- L'imposta proporzionale può essere sostenuta solo quando il provvedimento realizza o accerta effetti patrimoniali autonomi e spendibili al di fuori della procedura concorsuale; il semplice riconoscimento del diritto di partecipare al passivo non è sufficiente.
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