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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dei ruoli sotto diversi profili: iscrizione provvisoria in pendenza di giudizio, carenza di legittimazione del rappresentante dell’Agenzia, mancata prova della sottoscrizione del ruolo da parte di un dirigente, irregolarità della notificazione tramite concessionario, mancanza della qualifica del messo notificatore, nonché vizi relativi alla liquidazione e alla condanna alle spese. L’Ufficio eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché il contribuente aveva impugnato esclusivamente il ruolo, anziché la cartella di pagamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che il ruolo sia, di regola, un atto interno dell’Amministrazione e non autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. I vizi del ruolo devono essere fatti valere impugnando la cartella di pagamento, che costituisce l’atto notificato al contribuente e che vale anche come notificazione del ruolo. Poiché il contribuente aveva impugnato soltanto il ruolo, senza impugnare la cartella, tutti gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. In ragione del contrasto giurisprudenziale esistente, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. 546/1992

    Il ricorso tributario deve essere rivolto contro un atto autonomamente impugnabile. Il ruolo, salvo ipotesi eccezionali, non è autonomamente impugnabile se la pretesa è stata portata a conoscenza del contribuente mediante cartella di pagamento.

  • Art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo

    La notifica della cartella rende conoscibile anche il ruolo; pertanto il contribuente deve contestare la cartella, deducendo al suo interno eventuali vizi del ruolo.

  • Art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. 546/1992

    Disciplina l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in pendenza del giudizio tributario, secondo la misura prevista dalla legge.

  • Art. 15 del D.P.R. 602/1973

    Prevede l’iscrizione provvisoria a ruolo di somme derivanti da accertamenti impugnati, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

  • Art. 26 del D.P.R. 602/1973

    Riguarda le modalità di notificazione della cartella di pagamento; le contestazioni relative alla notifica devono normalmente essere rivolte contro la cartella notificata.

  • Art. 12, comma 4, del D.P.R. 602/1973

    Attiene alla formazione e sottoscrizione dei ruoli, ma tali vizi, quando rilevanti, devono essere dedotti mediante tempestiva impugnazione dell’atto notificato, normalmente la cartella.

Massime di principio

  • Quando il contribuente riceve una cartella di pagamento, deve impugnare la cartella stessa, anche se intende contestare vizi relativi al ruolo sottostante.
  • Il ruolo è generalmente un atto interno dell’Amministrazione e non può essere impugnato autonomamente se la cartella è stata regolarmente notificata.
  • L’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo o del solo ruolo è ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali, ad esempio quando l’estratto viene notificato in luogo della cartella o quando una specifica norma gli attribuisce un’incidenza diretta sul rapporto tributario.
  • Le eccezioni relative alla mancata notificazione, alla sottoscrizione, alla formazione del ruolo e alle modalità di riscossione devono essere formulate nel ricorso contro l’atto effettivamente notificato e autonomamente impugnabile.
  • L’inammissibilità dell’atto impugnato impedisce al giudice di esaminare nel merito gli ulteriori motivi di ricorso.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite anche se il ricorso viene dichiarato inammissibile.

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