Sentenza del 22/07/2015 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ricorso cumulativo - Calcolo del Contributo Unificato Tributario - Valore di ogni singolo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che, in caso di ricorso cumulativo, il contributo unificato deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, sulla base del valore della relativa controversia. Non è quindi corretto sommare gli importi di tutti i tributi risultanti dai diversi atti per determinare un unico contributo unificato complessivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il criterio di calcolo del contributo unificato tributario dovuto per un ricorso cumulativo, cioè riferito a più atti impugnati. La questione è se il contributo debba essere determinato sommando il valore complessivo di tutti i tributi risultanti dagli atti oppure considerando separatamente il valore di ciascun singolo atto.
Massime di principio
- Quando un unico ricorso impugna più atti tributari distinti, il contributo unificato va normalmente determinato con riferimento a ciascun atto e alla relativa controversia.
- Non si deve calcolare il contributo unificato sommando automaticamente tutti gli importi tributari contenuti negli atti impugnati, poiché ogni atto conserva autonoma rilevanza ai fini del valore della lite.
- Per evitare errori, occorre individuare separatamente il valore di ciascuna controversia e applicare a ognuna lo scaglione contributivo previsto.
- La presentazione cumulativa del ricorso non trasforma necessariamente le diverse pretese in un'unica controversia ai fini del contributo unificato.
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