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Sentenza

Sentenza del 22/07/2015 n. 6637 - Comm. Trib. Prov. Milano

Irpef - Cessione opere d'arte - Attività d'impresa o professionale - Non sussiste - Prova - Possesso risalente nel tempo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione riteneva che la cessione dei quadri costituisse esercizio abituale di un’attività d’impresa o professionale, anche in considerazione della partecipazione del contribuente, quale socio di minoranza, in una galleria d’arte. Il contribuente sosteneva invece di aver agito come privato, evidenziando il possesso risalente nel tempo delle opere e l’assenza di un’attività commerciale o professionale svolta in proprio.

La decisione

La contestazione dell’Ufficio è stata respinta. La cessione di opere d’arte possedute da lungo tempo non dimostra, di per sé, l’esistenza di un’attività d’impresa o professionale. L’onere di provare l’esercizio abituale e organizzato di tale attività spettava all’Amministrazione finanziaria. Anche la qualità di socio di minoranza di una galleria d’arte non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare lo svolgimento, in proprio, di un’attività parallela e concorrenziale. I ricavi delle vendite sono quindi stati considerati realizzati dal contribuente nella veste di privato cittadino e non assoggettabili a IRPEF come redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Norme richiamate

  • Norme del TUIR in materia di IRPEF e redditi d’impresa o di lavoro autonomo

    La tassazione dei ricavi derivanti dalla vendita di opere d’arte come redditi d’impresa o professionali richiede la prova che la cessione sia inserita in un’attività abituale, organizzata e svolta professionalmente, non essendo sufficiente una vendita occasionale effettuata da un privato.

  • Principio generale sull’onere della prova

    Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa tributaria, inclusa l’effettiva esistenza di un’attività imprenditoriale o professionale. Il semplice possesso di opere d’arte, la loro successiva vendita o la partecipazione minoritaria in una galleria non provano automaticamente tale attività.

Massime di principio

  • La vendita di beni personali, comprese opere d’arte, non costituisce automaticamente attività d’impresa o professionale: occorre valutare abitualità, organizzazione, professionalità e finalità speculative delle operazioni.
  • Il possesso delle opere per un periodo lungo è un elemento che può deporre a favore della natura privata della vendita, soprattutto se mancano acquisti ripetuti, rivendite sistematiche, pubblicità, struttura organizzativa o altri elementi commerciali.
  • La partecipazione societaria, soprattutto se minoritaria, non dimostra da sola che il socio svolga personalmente un’attività parallela o concorrenziale rispetto a quella della società partecipata.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici per qualificare le vendite come attività d’impresa o professionale; in mancanza di tale prova, il ricavato può restare estraneo alla tassazione IRPEF propria dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
  • La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, considerando il numero e la frequenza delle vendite, le modalità di acquisizione delle opere, il tempo di possesso, l’eventuale organizzazione dei mezzi e l’intento perseguito dal venditore.

Testo integrale

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