Sentenza del 22/07/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO: Iistanza rimborso ICI - riduzione imposta - inagibilità immobile - diritto alla restituzione - regolamento comunale ICI - disciplina legge primaria - contrasto - insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento, o il riconoscimento non retroattivo, della riduzione dell’ICI per l’inagibilità dell’immobile. Sosteneva, in particolare, che la riduzione dovesse operare anche per periodi anteriori alla presentazione della perizia dell’ufficio tecnico comunale o della dichiarazione sostitutiva. Era inoltre contestata la legittimità del regolamento comunale che subordinava l’agevolazione alla presentazione della documentazione comprovante lo stato di inagibilità.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il regolamento comunale, considerandolo integrativo della disciplina legislativa primaria e non in contrasto con essa. Il diritto alla riduzione e alla restituzione dell’imposta sorge dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante l’inagibilità o l’inabitabilità, fermo restando il successivo controllo dell’ente. La riduzione non può quindi essere riconosciuta per periodi anteriori a tale presentazione. Anche il termine quinquennale di prescrizione decorre da quella data. La pretesa del contribuente è stata pertanto respinta, nei limiti della richiesta di applicazione retroattiva dell’agevolazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 167, legge 27 dicembre 2006, n. 296
La norma consente alla disciplina regolamentare comunale di integrare gli aspetti applicativi dei tributi locali, senza poter intervenire sull’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi o dell’aliquota massima.
Regolamento comunale ICI
È legittimo il regolamento che subordina il riconoscimento della riduzione ICI per inagibilità o inabitabilità alla presentazione di una perizia dell’ufficio tecnico comunale o di una dichiarazione sostitutiva idonea a documentare lo stato dell’immobile.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate a condizioni oggettive dell’immobile, come l’inagibilità, devono normalmente essere attivate mediante la specifica documentazione richiesta dalla legge o dal regolamento comunale.
- In assenza di una diversa previsione normativa, la riduzione d’imposta decorre dalla presentazione della domanda, della perizia o della dichiarazione sostitutiva e non dalla data, eventualmente anteriore, in cui l’immobile sarebbe divenuto materialmente inagibile.
- I regolamenti comunali possono disciplinare gli aspetti procedurali e documentali delle agevolazioni tributarie, purché non modifichino gli elementi essenziali del tributo stabiliti dalla legge.
- Per ottenere rimborsi o riduzioni relative a immobili inagibili è opportuno presentare tempestivamente la documentazione al Comune e conservarne la prova, poiché da tale adempimento possono decorrere sia il beneficio fiscale sia il termine di prescrizione del rimborso.
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