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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35563/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali l’Ufficio aveva contestato l’omessa contabilizzazione di ricavi e un maggior reddito connesso a cessioni immobiliari. I primi due gradi di merito erano sfavorevoli al contribuente. In Cassazione proponeva un unico motivo articolato in più censure, senza specificare in modo univoco il vizio ex art. 360 c.p.c.: lamentava una asserita mancata o inadeguata comunicazione dell’udienza dinanzi alla CTP; l’insufficienza della motivazione della CTP e la mancata spiegazione da parte della CTR; un vizio di notifica per mancanza della relata; l’asserita illegittimità dell’accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972; la violazione del termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000; il difetto di motivazione degli avvisi e il mancato riscontro alle perizie di stima e alle scritture contabili; l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese da terzi, considerate mere presunzioni e non prova, sostenendo che il prezzo effettivo fosse quello del preliminare e non quello del definitivo. L’Agenzia resisteva con controricorso, ma questo è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate perché notificato tardivamente rispetto al ricorso principale. Ha poi ritenuto inammissibile l’unico motivo di ricorso del contribuente per difetto di specificità, per cumulo indiscriminato di censure eterogenee (error in procedendo, error in iudicando, vizi motivazionali, omesso esame), per carenza di autosufficienza e per errata prospettazione del vizio motivazionale rispetto al testo dell’art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis. Nel merito, la Corte ha osservato che il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 non era applicabile perché si trattava di accertamento “a tavolino” e non a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; inoltre ha ritenuto non fondato il rilievo sulle dichiarazioni dei terzi, poiché esse risultavano riscontrate da contratti preliminari e, in diversi casi, dagli assegni esibiti. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese a causa della tardività del controricorso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La censura in cassazione deve indicare in modo specifico il vizio dedotto; non è ammissibile un motivo promiscuo che cumuli indistintamente vizi eterogenei senza chiara sussunzione in una delle ipotesi dell’articolo.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Viene richiamato come base dell’accertamento induttivo contestato dal contribuente, ma la Corte non ravvisa vizi decisivi nella sua applicazione nel caso concreto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato quale norma sull’accertamento IVA; la Corte non ne accoglie la censura perché il motivo è inammissibile e, comunque, non emergono profili decisivi di illegittimità dal testo della sentenza.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni non opera per gli accertamenti eseguiti senza accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, cioè nei cd. accertamenti a tavolino.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito con motivi specifici e univoci: non è ammissibile un’unica censura che cumuli in modo indistinto errori di diritto, vizi processuali e vizi motivazionali, lasciando alla Corte il compito di selezionare e qualificare le doglianze.
  • Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità; la mancata trascrizione degli elementi decisivi rende la censura inammissibile.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico e, per le sentenze pubblicate nel regime ratione temporis applicabile, va rispettato il perimetro dell’art. 360 c.p.c. vigente.
  • Il termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo negli accertamenti conseguenti ad accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e non negli accertamenti svolti sulla base di atti e dati acquisiti dall’Ufficio esternamente.
  • Le dichiarazioni rese da terzi possono essere utilizzate dal giudice tributario se trovano adeguato riscontro in altri elementi istruttori, come documenti contrattuali o mezzi di pagamento esibiti; la loro valutazione non è viziata quando il giudice dia conto della convergenza probatoria con altri dati oggettivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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