Cassazione Civile, Ordinanza n. 29817/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un socio al 25% di una società a responsabilità limitata impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito della rideterminazione del maggior reddito societario per l'anno d'imposta 2011, gli imputava pro quota i maggiori redditi extracontabili sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti nelle società a ristretta base partecipativa. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR respingeva l'appello dell'Ufficio ritenendo provata la mancata distribuzione degli utili extra-contabili, perché le somme erano state immesse nel ciclo produttivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c. e con la L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere assolto l'onere della prova contraria alla presunzione di distribuzione dei ricavi occulti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, in presenza di utili extracontabili accertati in una società di capitali a ristretta base sociale, opera la presunzione di distribuzione ai soci in proporzione alle quote, salva prova contraria che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che l'importo contestato era stato versato sul conto della società e, quindi, aveva fatto corretto governo del principio presuntivo, valutando gli elementi probatori per escludere la ripartizione degli utili occultati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese. È stato altresì escluso l'ulteriore contributo unificato per la particolare posizione dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base normativa dell'accertamento del maggior reddito e della ripresa fiscale; la censura dell'Ufficio è stata però ritenuta infondata alla luce della valutazione di merito della CTR.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel motivo di ricorso in combinato con le presunzioni semplici; non è stato ritenuto violato dalla sentenza impugnata.
richiamato a sostegno della presunzione di distribuzione degli utili occulti e della possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
richiamata nel motivo di ricorso; dalla motivazione non emerge una specifica interpretazione autonoma, ma solo il riferimento al combinato disposto invocato dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione all'Amministrazione soccombente perché ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione che essi siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
- La presunzione di distribuzione degli utili occulti è superabile con prova contraria a carico del socio, che deve dimostrare che i maggiori ricavi non sono stati ripartiti ma sono rimasti accantonati o sono stati reinvestiti dalla società.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto elementi incompatibili con la distribuzione degli utili occulti, la censura in cassazione non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove, se formalmente prospettata come violazione di legge.
- La qualificazione dell'operazione come ripartizione di utili occulti o come loro reimmissione nel ciclo produttivo dipende dall'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
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