Cassazione Civile, Ordinanza n. 14438/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in primo grado una cartella esattoriale per l'importo di euro 164,05 riferito a somme dovute al Comune, deducendo di averne avuto conoscenza solo tramite l'estratto di ruolo e lamentando la mancata notifica della cartella. In cassazione ha proposto, in concreto, due censure: la prima per violazione dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 615 c.p.c., sostenendo la prescrizione dei crediti fatti valere; la seconda per violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 209 d.lgs. n. 285/1992 e 28 l. n. 689/1981 e dell'art. 2943 c.c., sempre in relazione alla prescrizione del credito portato dalla cartella. La Corte rileva che il ricorso è formalmente articolato in tre motivi, ma in realtà i motivi sono due, poiché il motivo n. 2 non è presente né ricostruibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la controversia rientrasse nel perimetro dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri uno specifico interesse ad agire, consistente nel pregiudizio alla partecipazione a gare pubbliche, alla riscossione di somme dovute dalla PA o alla perdita di un beneficio nei rapporti con la PA. Nel caso concreto tale interesse non era stato neppure allegato, sicché difettava una condizione dell'azione; per questo l'azione di accertamento negativo non poteva essere proposta. La Corte ha quindi confermato l'indirizzo nomofilattico già consolidato e ha condannato il ricorrente alle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre ha disposto nulla per le spese verso il Comune rimasto intimato. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interesse ad agire; la Corte ritiene però insussistente l'interesse richiesto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
La norma, come introdotta dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021, limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella conosciuta tramite esso ai casi in cui l'iscrizione a ruolo pregiudichi la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute dalla PA o la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA; tale disciplina si applica anche ai giudizi pendenti e anche alle entrate extratributarie.
Richiamato dal ricorrente per qualificare la domanda come opposizione esecutiva/contestazione dell'obbligo di pagamento; la Corte non riconosce comunque un rimedio esperibile in assenza dell'interesse tipizzato dalla norma speciale.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito; non rileva ai fini della decisione, assorbita dall'inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione del credito; non viene esaminato nel merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere effetti interruttivi della prescrizione; la Corte non affronta la questione per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte attesta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo o della cartella di pagamento conosciuta solo tramite estratto di ruolo, l'azione è inammissibile se il debitore non allega e non prova uno specifico interesse ad agire corrispondente ai casi tassativi previsti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e si estende alle entrate extratributarie.
- La mancanza dell'interesse tipizzato integra un difetto originario di una condizione dell'azione, che rende improponibile anche l'eventuale azione di accertamento negativo.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile o infondato per la mancata dimostrazione dell'interesse ad agire, restano assorbite le censure sulla prescrizione o su ulteriori vizi della cartella.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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