Cassazione Civile, Ordinanza n. 08584/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società nei confronti di alcuni soggetti che avevano rivestito cariche gestorie e liquidatorie. Il tribunale aveva ritenuto che il danno derivasse dal mancato recupero di un consistente credito della società verso un'altra società conduttrice, credito per canoni di locazione rimasti insoluti, nonostante la crescente esposizione debitoria della debitrice e la centralità di quel credito come sostanziale fonte di entrata della fallita. In appello la decisione era stata parzialmente riformata solo per una questione di prescrizione relativa all'azione sociale di responsabilità, senza incidere sulla quantificazione del risarcimento per l'azione dei creditori sociali. In cassazione un ricorrente principale ha dedotto l'efficacia preclusiva del giudicato penale assolutorio sugli stessi fatti e l'omessa motivazione sul dissenso rispetto alla sentenza penale; un secondo ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica della responsabilità, la sussistenza della violazione degli obblighi gestori, la quantificazione del credito e del danno, e ha invocato violazioni di norme sostanziali e processuali; il ricorso incidentale ha censurato la decorrenza della prescrizione, l'applicabilità del giudicato penale e il vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi del ricorso principale e del ricorso successivo, osservando, tra l'altro, che il giudicato penale assolutorio non spiegava efficacia vincolante nel giudizio civile perché la curatela non si era costituita parte civile e l'azione civile era stata proposta prima della sentenza penale di primo grado; inoltre, trattandosi di doppia conforme, era precluso il sindacato in cassazione sul fatto e sull'omesso esame. Quanto al ricorso incidentale, ha giudicato inammissibile il motivo sulla prescrizione perché estraneo alla ratio decidendi, infondato il motivo sul giudicato penale e inammissibile quello che mirava a una nuova valutazione del fatto. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la memoria del fallimento non è stata considerata attività difensiva effettiva.
Norme richiamate
efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione
Ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo per restituzioni e risarcimento solo nei casi espressamente previsti, con costituzione o possibilità di costituzione di parte civile del danneggiato, e non opera oltre tali limiti in presenza di azione civile già introdotta prima della decisione penale di primo grado.
Richiamato insieme agli artt. 651, 652 e 653 c.p.p. per affermare l'eccezionalità delle norme sul giudicato penale nel civile.
È richiamato per coordinare il rapporto tra processo civile e penale e per evidenziare che l'effetto preclusivo del giudicato penale presuppone la scelta del danneggiato di agire nel processo penale o il trasferimento dell'azione.
Poiché vi era doppia conforme sul profilo di responsabilità e danno, è precluso il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti storici.
La responsabilità degli amministratori/liquidatore è stata ricondotta all'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale mediante gestione non diligente e non corretta, con mancata attivazione per il recupero del credito sociale.
La sua evocazione è stata ritenuta non decisiva ai fini della conferma della responsabilità, perché la struttura dell'illecito è stata ancorata alla condotta omissiva di mancato recupero del credito.
È stata invocata a sproposito quando la corte territoriale ha deciso sulla base di documenti e scritture contabili; non vi è stata applicazione della regola di riparto dell'onere della prova quale ragione decisoria.
La questione sulla quantificazione del credito è stata ritenuta inammissibile per novità in appello.
Richiamato nel contesto della censura sulla novità della questione e del preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.
Il motivo sulla decorrenza della prescrizione è stato ritenuto estraneo alla ratio decidendi, poiché l'eccezione era stata considerata tardiva per mancata tempestiva proposizione.
Richiamato dal ricorrente incidentale ma non ritenuto decisivo, poiché la Corte ha mantenuto ferma la ricostruzione della responsabilità extracontrattuale ex art. 2394 c.c.
Citato nel ricorso incidentale senza incidere sulla ratio decidendi.
Citato nel ricorso incidentale senza esito favorevole.
Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana, ma la decisione si fonda specificamente sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali.
Citato nei motivi del ricorso successivo e incidentale senza rilevanza decisiva nella motivazione finale.
Citato nei motivi del ricorso successivo e incidentale senza rilevanza decisiva nella motivazione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- La sentenza penale assolutoria non spiega efficacia vincolante nel giudizio civile di danno se l'azione civile è stata proposta prima della pronuncia penale di primo grado e il danneggiato non si è costituito parte civile, salvo i limiti espressamente previsti dagli artt. 652 e 75 c.p.p.
- Le norme sul giudicato penale nel processo civile hanno carattere eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica oltre i casi tassativamente previsti.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto né per denunciare l'omesso esame di fatti storici non scrutinabili in sede di legittimità.
- La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali può essere affermata quando la gestione omissiva abbia determinato la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, in particolare quando gli organi gestori omettano di attivarsi per il recupero di crediti sociali rilevanti e sostanzialmente indispensabili per la continuità aziendale.
- Le censure sulla violazione dell'art. 2697 c.c. sono infondate quando la decisione di merito non si fonda sulla regola di riparto dell'onere probatorio, ma sull'apprezzamento delle prove documentali e contabili.
- La questione nuova proposta per la prima volta in appello in tema di quantificazione del credito o del danno è inammissibile e non può essere recuperata in cassazione come vizio di legge.
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