Cassazione Civile, Ordinanza n. 08553/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela di un fallimento aveva agito davanti al Tribunale di Roma contro i precedenti amministratori e sindaci della società fallita, oltre che contro altre persone, chiedendo l’accertamento di condotte illecite nella gestione sociale e il risarcimento dei danni derivati. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, condannando alcuni amministratori e i sindaci al pagamento di un rilevante risarcimento e rigettando le domande verso altri convenuti. In appello, i sindaci e gli amministratori soccombenti avevano dedotto soprattutto la prescrizione dell’azione di responsabilità, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere non dalla sentenza di fallimento ma da un momento anteriore, quando sarebbero già stati percepibili l’insufficienza patrimoniale e l’incapienza della società, anche in ragione degli accertamenti fiscali, delle iscrizioni ipotecarie e della posizione dell’Agenzia delle Entrate quale creditore erariale. Deducevano inoltre che la Corte territoriale avesse male valutato il materiale probatorio. La Corte d’appello ha rigettato gli appelli. In cassazione gli ex amministratori hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 146 l.fall. in relazione agli artt. 2394, 2949 e 2935 c.c., censurando la decisione per avere individuato il dies a quo della prescrizione nella sentenza di fallimento e non nella precedente esteriorizzazione dell’insufficienza patrimoniale, che a loro dire era già conoscibile dal creditore erariale e provata dagli atti istruttori già acquisiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito si fosse conformata al consolidato orientamento secondo cui l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., se esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall., si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società diviene oggettivamente percepibile dai creditori; su tale punto grava però sui convenuti che eccepiscono la prescrizione l’onere di provare una data anteriore di emersione e conoscibilità dello squilibrio patrimoniale. Nel caso concreto, i ricorrenti non avevano allegato e provato in modo adeguato che tale insufficienza fosse preesistente al fallimento e conoscibile dai creditori, e le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura proposta come violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito.
L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci può essere esercitata dal curatore fallimentare secondo la disciplina speciale concorsuale.
L’azione dei creditori sociali contro gli amministratori presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori.
prescrizione quinquennale
L’azione si prescrive in cinque anni, con decorrenza dal momento dell’oggettiva percepibilità dell’insufficienza patrimoniale da parte dei creditori.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, qui individuato nell’emersione oggettivamente conoscibile dell’incapienza patrimoniale.
Lo stato di insolvenza non coincide necessariamente con l’insufficienza patrimoniale rilevante ai fini della prescrizione dell’azione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’azione di responsabilità dei creditori sociali, anche quando esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diviene oggettivamente percepibile dai creditori, non necessariamente dalla dichiarazione di fallimento.
- Chi eccepisce la prescrizione dell’azione di responsabilità ha l’onere di provare che l’insufficienza patrimoniale fosse già insorta e conoscibile in un momento anteriore al fallimento.
- La mera esistenza di indici di crisi o di atti esecutivi/fiscali non basta, da sola, a dimostrare la decorrenza anticipata della prescrizione, se non emerge in modo univoco la conoscibilità dell’incapienza patrimoniale da parte dei creditori.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove quando la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando si limita a contestare un orientamento giurisprudenziale consolidato senza apportare elementi seri per un suo superamento.
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