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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08550/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da nove operazioni di vendita/negoziazione di obbligazioni della Repubblica Argentina eseguite tramite una banca. L'investitrice originaria, poi rappresentata dall'erede unica, aveva chiesto in primo grado la declaratoria di nullità, in subordine l'annullabilità, ulteriormente in subordine la risoluzione per grave inadempimento, nonché il risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale della banca. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento e condannato la banca alla restituzione del capitale investito e delle spese, con gli accessori indicati. La Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione di primo grado, ritenendo: che la forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF riguardasse il contratto quadro e non i singoli ordini; che gli ordini potessero essere ratificati per facta concludentia; che le operazioni non risultassero inadeguate in relazione all'esperienza dell'investitrice; che non fosse provato il nesso causale tra eventuali inadempimenti informativi e il danno. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: (1) nullità della sentenza per partecipazione di giudice ausiliario, in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale delle norme sulla magistratura onoraria; (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 1325 c.c. sulla ritenuta esistenza degli ordini di acquisto; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte considerato la ratifica degli ordini; (4) violazione della disciplina TUF e Consob sugli obblighi informativi e di adeguatezza, contestando la valutazione di prevedibilità del default argentino e la mancata acquisizione del profilo della cliente; (5) violazione delle norme su adeguatezza dell'operazione e presunzioni, censurando la valutazione di fatto circa l'esperienza della cliente e l'idoneità degli investimenti; (6) vizio motivazionale per il rigetto della domanda di risarcimento; (7) omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancanza di autorizzazione scritta per ordini fuori mercato; (8) omessa pronuncia sugli interessi legali sulle somme da restituire. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, assorbito il sesto e infondato l'ottavo, e ha quindi rigettato il ricorso con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'erede-investitrice. Ha escluso la nullità della sentenza per la presenza del giudice ausiliario, richiamando gli effetti differiti della declaratoria di illegittimità costituzionale sulla magistratura onoraria. Ha dichiarato inammissibili vari motivi per difetto di autosufficienza, per mancata censura di tutte le rationes decidendi o perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha ribadito che gli ordini di investimento non richiedono la forma scritta e che anche autorizzazione, conferimento di incarico a terzi e ratifica possono desumersi da comportamenti concludenti; ha poi ricordato che, in tema di violazione degli obblighi informativi, l'investitore deve allegare specificamente le omissioni informative, provare il danno e il nesso causale, mentre grava sull'intermediario la prova di avere assolto agli obblighi o che le informazioni non erano dovute. Ha inoltre precisato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito sulle presunzioni e sull'adeguatezza dell'investimento. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58/1998

    contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità deducibile solo dal cliente

    la forma scritta a pena di nullità riguarda il contratto quadro di investimento e non i singoli ordini di investimento o disinvestimento impartiti dal cliente

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è inammissibile o infondato quando non viene riprodotta in ricorso la domanda asseritamente omessa oppure quando la decisione impugnata ha comunque esaminato la questione nella motivazione

  • art. 1325 c.c.

    richiamato solo nel contesto della censura sulla formazione degli ordini di acquisto; la Corte non ne fa una regola autonoma decisiva

  • art. 345 c.p.c.

    non impedisce il rilievo della ratifica per facta concludentia ove la Corte d'appello abbia fondato la decisione anche su autonoma valutazione degli elementi di fatto

  • artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58/1998

    gli obblighi informativi dell'intermediario richiedono una specifica allegazione dell'inadempimento da parte dell'investitore, oltre alla prova del danno e del nesso causale

  • artt. 26 e 28 Regolamento Consob n. 11522/1998

    richiamati in relazione agli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione di investimento

  • art. 1218 c.c.

    la disciplina della responsabilità dell'intermediario per inadempimento si coordina con le regole generali sull'onere di allegazione e prova

  • art. 1455 c.c.

    richiamato nel contesto della censura sulla gravità dell'inadempimento e sulla risoluzione, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la scelta di ricorrere alle presunzioni e la valutazione dei relativi indizi spettano al giudice di merito, purché la motivazione sia logica e coerente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale, ma il motivo è stato ritenuto assorbito perché presupponeva una responsabilità contrattuale negata dalla Corte territoriale

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, esclusa dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente

Massime di principio

  • Nei servizi di investimento, la forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF riguarda il contratto quadro e non necessariamente i singoli ordini impartiti dal cliente; questi ultimi possono risultare validamente formati e ratificati anche per facta concludentia.
  • La ratifica postuma, l'autorizzazione ad agire e il conferimento dell'incarico in materia di ordini di investimento non richiedono un atto scritto e possono essere provati anche per presunzioni, purché il giudice di merito motivi logicamente la propria valutazione.
  • Chi deduce la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario deve allegare specificamente quali informazioni mancavano, provare il danno e dimostrare il nesso causale tra omissione e pregiudizio; se informato correttamente, l'investitore deve mostrare che avrebbe desistito dall'operazione.
  • L'intermediario può vincere la censura dimostrando di aver reso le informazioni dovute oppure che esse non rientravano tra quelle legalmente imposte.
  • La valutazione dell'adeguatezza dell'investimento e l'apprezzamento delle presunzioni semplici appartengono al giudice di merito e non sono normalmente censurabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non contraddittoria.
  • In cassazione, il motivo di omessa pronuncia è inammissibile se la domanda o l'eccezione asseritamente pretermessa non è riportata con sufficiente specificità nel ricorso; inoltre, non c'è omessa pronuncia quando la questione risulta comunque affrontata nella motivazione della sentenza.
  • La nullità della decisione per vizio di costituzione del giudice non può essere affermata quando l'ordinamento consente, in via transitoria e fino alla riforma complessiva, la partecipazione di giudici ausiliari alle corti d'appello in forza del regime di tollerabilità costituzionale delineato dalla giurisprudenza costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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