Cassazione Civile, Ordinanza n. 08549/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un immobile in Guidonia Montecelio facente parte di un edificio insistente su un terreno oggetto di precedente lite tra i convenuti e il dante causa della società. La società lamentava di avere subito danni per la mancata cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo di quella causa di divisione, trascrizione che, secondo la sua prospettazione, avrebbe gravato anche sull'immobile acquistato, e chiedeva quindi la cancellazione della formalità e il risarcimento del danno. I convenuti resistevano alla domanda risarcitoria, aderendo però alla cancellazione della trascrizione, e proponevano riconvenzionali per danni da illegittima occupazione del terreno, da omessa cancellazione di altra trascrizione, da frazionamenti catastali e da cessione di una particella al Comune. In appello la società censurava: la mancata declaratoria di litispendenza o connessione con altro giudizio pendente; l'inammissibilità, per asserita novità, dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto al danno connesso alla cessione della particella 592; il rigetto della domanda risarcitoria per la mancata cancellazione della trascrizione della domanda di divisione; e la liquidazione delle spese. I controricorrenti ricorrevano incidentaneamente lamentando, da un lato, che il danno da occupazione fosse stato limitato fino alla data di riconsegna del terreno senza considerare che esso sarebbe rimasto occupato da un edificio della società, e, dall'altro, che la Corte d'appello avesse male interpretato la loro domanda risarcitoria escludendo il danno da edificazione abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo, dichiarato assorbito il quarto, e rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la questione del difetto di titolarità passiva non integra un'eccezione in senso stretto e può essere rilevata anche d'ufficio; pertanto era erronea la declaratoria di novità ex art. 345 c.p.c. Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per difetto di specificità o per improprio uso della censura ex art. 115 c.p.c.
Norme richiamate
art. 39 c.p.c.
Gli istituti di litispendenza e continenza operano solo tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi; se le cause pendono davanti al medesimo ufficio, anche in gradi diversi, non si applica l'articolo 39 ma eventualmente la riunione.
art. 40 c.p.c.
Come per l'art. 39 c.p.c., non è la disciplina della litispendenza/connessione a governare cause pendenti nello stesso ufficio giudiziario; semmai può disporsi la riunione.
art. 36 c.p.c.
La domanda riconvenzionale, se non determina spostamento di competenza, è ammissibile anche fuori dei casi tipici, essendo rimessa al giudice di merito la valutazione dell'opportunità del simultaneus processus.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la motivazione o la valutazione del materiale probatorio.
art. 345 c.p.c.
Non sono nuove, e quindi non sono precluse in appello, le mere difese concernenti il difetto di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, perché non si tratta di eccezioni in senso stretto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è ammissibile solo se individua effettivamente l'errore di sussunzione o di applicazione della norma, non se mira a una rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono ammissibili censure che risolvono questioni giuridiche o argomentative sotto tale rubrica.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, e il come e quando esso sia stato discusso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede l'indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti.
art. 337, comma 2, c.p.c.
In caso di giudicati intervenuti in procedimenti connessi o identici, può operare la regola della prevalenza del successivo salvo i rimedi processuali previsti.
Massime di principio
- La litispendenza e la continenza presuppongono la pendenza delle cause davanti a uffici giudiziari diversi; se i giudizi sono davanti al medesimo ufficio, anche in gradi differenti, il problema si risolve eventualmente con la riunione e non con gli articoli 39 e 40 c.p.c.
- La domanda riconvenzionale è ammissibile anche fuori dei casi tassativi dell'art. 36 c.p.c. quando non comporti spostamento di competenza, restando al giudice di merito la valutazione dell'opportunità del simultaneus processus.
- Il difetto di titolarità passiva del rapporto controverso non è eccezione in senso stretto ma mera difesa: può essere dedotto anche per la prima volta in appello ed è, in linea di principio, rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con la critica alla motivazione o alla ricostruzione del fatto, ma richiede che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o assunte fuori dei poteri officiosi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente localizzato negli atti e discusso tra le parti; non consente di veicolare contestazioni sulla qualificazione giuridica della domanda o sulla valutazione del materiale istruttorio.
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