Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
Un consorzio aveva chiesto l'ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di una società per un credito derivante da rapporti di appalto, chiedendone in via principale la prededuzione, in subordine il privilegio e, ulteriormente, il chirografo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e per interessi, escludendo prededuzione e privilegio. Il Tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto in prededuzione soltanto una parte del credito maturata tra gennaio e luglio 2018, ritenendo applicabile l'art. 161, comma 7, l.fall. ai crediti sorti dopo la domanda di concordato "con riserva" e prima dell'apertura della procedura. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la prededuzione ex art. 111 l.fall. richiede pur sempre che il credito sia sorto in occasione e in funzione della procedura e che, per i crediti da atti legalmente compiuti dal debitore nel periodo concordatario, occorre una concreta verifica della natura dell'atto, dell'eventuale autorizzazione e della coerenza con il piano o la proposta in formazione; mancavano, inoltre, indicazioni sul piano e sulle attività effettivamente svolte. Il consorzio ha resistito e proposto ricorso incidentale lamentando, in sostanza, che il Tribunale avesse escluso la prededuzione condizionata di ulteriori crediti nonostante l'asserito mancato scioglimento del rapporto consortile e la necessità del consenso dell'ente appaltante per il recesso, oltre a vizi di motivazione e di interpretazione del complesso assetto negoziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della società in amministrazione straordinaria, ritenendo fondato il motivo relativo alla prededuzione. Ha affermato che il Tribunale non aveva svolto la necessaria verifica concreta sulla derivazione del credito da un "atto legalmente compiuto" dal debitore nel periodo tra domanda di concordato e apertura della procedura, né sulla natura ordinaria o straordinaria dell'atto, sulla sua coerenza con un piano o una proposta in formazione e sull'eventuale autorizzazione del tribunale. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 161, comma 7, l.fall. introduce una prededuzione di fonte legale, ma solo per i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dopo la presentazione della domanda di concordato, da intendersi secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza. Il ricorso incidentale del consorzio è stato dichiarato inammissibile: i primi due motivi perché contrastavano con un accertamento di fatto già compiuto dal Tribunale circa lo scioglimento dal contratto da parte dei commissari; il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi, avendo il Tribunale escluso l'efficacia delle clausole invocate e l'applicabilità del diritto libico alle procedure di insolvenza italiane. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 l.fall.
la prededuzione non deriva automaticamente da ogni credito maturato nel periodo concorsuale; occorre verificare se il credito sia riconducibile a una delle ipotesi previste dalla legge, tra cui quella dei crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti nel periodo di concordato con riserva.
art. 161, comma 7, l.fall.
costituisce una forma di prededuzione di fonte legale per i crediti dei terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva; la sua applicazione richiede però la verifica della legittimità dell'atto e del contesto in cui è stato compiuto.
art. 163 l.fall.
è richiamato come termine finale del periodo in cui i crediti sorti per atti legalmente compiuti possono assumere rilievo prededucibile.
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il parametro di censura dedotto per la violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360 n. 4 c.p.c.
è richiamato nei motivi incidentali per asserita nullità della motivazione o omessa pronuncia.
art. 360 n. 5 c.p.c.
è invocato per omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 1362 e 1363 c.c.
sono richiamati dal ricorrente incidentale per sostenere un'erronea interpretazione dell'atto costitutivo del consorzio.
artt. 50 e 51 Legge Prodi bis
sono evocati dal consorzio per sostenere che non vi fosse stato valido scioglimento del rapporto consortile e che dovesse quindi operare la disciplina della prededuzione condizionata.
art. 74 l.fall.
è richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai contratti a prestazioni continuate o periodiche.
art. 2761 c.c.
era stato invocato nella domanda di ammissione al passivo come base del privilegio richiesto in via subordinata, ma il punto non è decisivo nella motivazione della Corte.
art. 51, comma 3, Legge Prodi bis
è richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento della pretesa ammissione in prededuzione condizionata dei crediti del consorzio.
art. 1-bis L. n. 166/2008
è menzionato nel quarto motivo incidentale in combinazione con la disciplina della Legge Prodi bis.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato nel dispositivo per il contributo unificato ulteriore dovuto dalla parte soccombente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La prededuzione dei crediti sorti nel periodo di concordato con riserva non opera in modo automatico: il giudice deve verificare che il credito derivi effettivamente da un atto "legalmente compiuto" dal debitore e che tale atto sia compatibile con il quadro della procedura.
- Per stabilire se un atto del debitore sia idoneo a fondare la prededuzione, occorre considerare la sua natura concreta, la necessità o meno di autorizzazione, la coerenza con la proposta o il piano in formazione e il contesto gestionale in cui l'atto è stato compiuto.
- In mancanza di una minima disclosure sul tipo di proposta o sul contenuto del piano che il debitore sta predisponendo, gli atti incidenti sul patrimonio tendono a essere qualificati come eccedenti l'ordinaria amministrazione ai fini della prededuzione.
- La disciplina della prededuzione nel concordato preventivo deve essere applicata in modo da evitare abusi che amplino indebitamente la massa dei crediti prededucibili e alterino la par condicio creditorum.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, oppure se mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto già compiuto dal giudice di merito.
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