Cassazione Civile, Ordinanza n. 08552/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da rapporti di investimento intrattenuti da due risparmiatrici con un promotore finanziario operante per conto di una banca poi incorporata nella resistente. Le investitrici sostenevano che il promotore avesse compiuto operazioni illecite, con sottoscrizioni apocrife e con distrazione di somme rinvenienti da disinvestimenti o riscatti di prodotti finanziari, chiedendo la condanna solidale del promotore e dell’intermediario alla restituzione di quanto versato e al risarcimento dei danni, anche ulteriori rispetto alle somme investite. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che le somme fossero state effettivamente rimborsate e accreditate, nonostante alcune firme false. La Corte d’appello aveva invece accolto solo parzialmente, condannando la banca per una sola parte delle operazioni, ritenendo provata la violazione degli obblighi di diligenza solo con riguardo a un accredito eseguito su un conto di una delle investitrici senza adeguati controlli, ma non per altre operazioni rispetto alle quali mancava prova della successiva distrazione delle somme. Con il ricorso per cassazione le eredi deducevano violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 31, comma 3, TUF, oltre a omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto alla restituzione e al risarcimento assumendo che le somme fossero transitate su un conto intestato a una delle investitrici, mentre in realtà erano state distratte dal promotore e da terzi, tutte le operazioni essendo state effettuate con firme apocrife; censuravano inoltre la valutazione della prova e il mancato rilievo del coinvolgimento di soggetti interni alla banca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Ha quindi escluso la deducibilità in sede di legittimità di censure dirette a sovvertire l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione della fattispecie concreta, ribadendo che la scelta delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità spettano al giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nella domanda originaria per la responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario
richiamato nella domanda originaria per la responsabilità dell’intermediario per l’operato del promotore
invocato nel ricorso come parametro di diligenza e correttezza nell’operato dell’intermediario
invocato nel ricorso per sostenere la violazione della diligenza professionale
invocato nel ricorso per dedurre vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
invocato nel ricorso in relazione alla valutazione delle prove
invocato nel ricorso in relazione al prudente apprezzamento del materiale istruttorio
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato per denunciare violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione
richiamato dalla Corte per affermare che la violazione di legge deve essere specificamente argomentata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, sotto la veste formale di violazione di legge o vizio motivazionale, quando la censura mira in sostanza a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
- La denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se invece si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle risultanze istruttorie, il sindacato richiesto attiene al merito ed è sottratto al giudizio di legittimità.
- La scelta delle prove ritenute decisive, la valutazione della loro attendibilità e la selezione degli elementi probatori più idonei a fondare la decisione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione resta coerente e plausibile.
- Quando si deduce una violazione di legge, il ricorrente deve indicare non solo la norma asseritamente violata, ma anche argomentare in modo specifico perché le affermazioni in diritto contenute nella sentenza si pongono in contrasto con quella norma o con l’interpretazione consolidata; altrimenti il motivo è inammissibile.
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