Cassazione Civile, Ordinanza n. 08551/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Il fallimento di una ditta individuale aveva chiesto di revocare, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, alcuni pagamenti eseguiti nel periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento in favore della società fornitrice. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto. In appello la curatela aveva anche chiesto la produzione di documenti relativi alla domanda di ammissione al passivo presentata dalla convenuta, sostenendo che tali documenti fossero decisivi per dimostrare che i pagamenti erano stati solo parziali, riferiti a crediti rilevanti e con ritardo, così da rendere grave l'inadempimento e corroborare la prova della conoscenza dello stato d'insolvenza. La corte territoriale aveva ritenuto tali documenti non ammissibili perché non "nuovi" ex art. 345, comma 3, c.p.c., reputando che l'elemento soggettivo della scientia decoctionis non fosse provato anche perché i pagamenti erano di importo modesto, limitati nel tempo, la creditrice aveva sede lontana e i protesti pubblicati localmente non bastavano a fondare la conoscenza dell'insolvenza. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: (1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e dei principi costituzionali, per mancata applicazione dei criteri delle Sezioni Unite sulla produzione di documenti nuovi in appello; (2) ulteriore violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché la documentazione era indispensabile per valutare la gravità degli inadempimenti; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 67 l.f.; (4) omesso esame di fatti decisivi sul numero, consistenza e sequenza dei protesti; (5) ulteriore erronea applicazione dell'art. 345 c.p.c. per aver escluso la novità dei documenti e dunque violato il giusto processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Ancona in diversa composizione. La cassazione è avvenuta perché il giudice d'appello aveva erroneamente escluso l'ammissibilità dei documenti prodotti dalla curatela sulla base del solo rilievo che la relativa richiesta fosse stata tardiva in primo grado, senza valutarne l'indispensabilità nel regime dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La Corte ha affermato che, nel testo previgente alla riforma del 2012, la nozione di "prova nuova indispensabile" è un concetto unitario: la prova è ammissibile se idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, anche se la parte sia incorsa in preclusioni istruttorie di primo grado. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare il merito della revocatoria tenendo conto di tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 345, comma 3, c.p.c.
testo pro tempore; formulazione previgente alla novella del d.l. n. 83 del 2012
Nel regime previgente, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile se la prova è "indispensabile"; la nozione va intesa in senso unitario come prova capace di eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale, a prescindere dalle preclusioni istruttorie maturate in primo grado.
art. 24 Cost.
Richiamato come parametro a sostegno della censura sulla tutela del diritto di difesa nella produzione documentale in appello.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro del giusto processo e della corretta disciplina delle preclusioni istruttorie.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e alla loro utilizzabilità nel giudizio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di valutazione della prova da parte del giudice.
art. 67 legge fall.
Richiamato come norma sostanziale della revocatoria fallimentare, con particolare riguardo alla prova della scientia decoctionis.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova circa gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
art. 2727 c.c.
Richiamato per il tema del ragionamento presuntivo sulla conoscenza dello stato d'insolvenza.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici, in relazione ai protesti e agli indici di conoscenza dell'insolvenza.
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
Richiamato per distinguere il testo previgente dell'art. 345 c.p.c. da quello successivo, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo la data di efficacia della riforma.
Cass. Sez. U, n. 10790 del 2017
Richiamata come precedente decisivo: la prova nuova indispensabile è quella idonea a eliminare ogni possibile incertezza sulla ricostruzione fattuale, senza che ostino le preclusioni istruttorie di primo grado.
Cass. Sez. U, n. 8202 del 2005
Richiamata come precedente sul contemperamento delle preclusioni con la ricerca della verità materiale.
Cass. Sez. U, n. 8203 del 2005
Richiamata come precedente sul significato di prove nuove e sui limiti dell'ammissione in appello.
Cass. Sez. 2, n. 26009 del 2010
Richiamata nel ragionamento storico-giurisprudenziale sul tema delle preclusioni istruttorie.
Cass. Sez. 3, n. 10487 del 2004
Richiamata nel ragionamento storico-giurisprudenziale sul tema delle preclusioni istruttorie.
Cass. Sez. 3, n. 11804 del 2021
Richiamata come esempio di lettura restrittiva della sentenza delle Sezioni Unite, non condivisa dalla decisione odierna.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello regolato dal testo previgente dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione documentale è ammessa quando il documento costituisca prova nuova indispensabile, cioè idonea da sola a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale rilevante per la decisione.
- La nozione di prova nuova indispensabile non va ridotta al dato formale che la prova non sia stata dedotta tempestivamente in primo grado: le preclusioni istruttorie non impediscono l'ammissione in appello se la prova è veramente decisiva ai fini della decisione.
- In tema di revocatoria fallimentare, la prova della scientia decoctionis può essere sostenuta anche mediante documenti e indizi relativi all'andamento dei rapporti commerciali; il giudice non può escluderne la rilevanza senza prima verificarne l'indispensabilità e l'effettiva incidenza sulla ricostruzione del fatto.
- Il giudice d'appello che qualifichi come non nuove prove documentali richieste tardivamente in primo grado deve comunque valutare se, nel regime applicabile, esse siano indispensabili; l'omesso esame di tale passaggio integra errore di diritto censurabile in cassazione.
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