Cassazione Civile, Ordinanza n. 17652/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due coniugi impugnavano avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, fondati sul metodo sintetico/redditometro, con cui l'Ufficio aveva attribuito loro un maggior reddito imponibile, ripartito al 50% ciascuno, sulla base di indici di capacità contributiva costituiti dalla proprietà di immobili e autovetture di grossa cilindrata. Nei giudizi di merito era stata valorizzata la documentazione relativa al riscatto, nel 2006, di due polizze assicurative da parte di una dei contribuenti. In Cassazione i contribuenti deducevano: 1) la violazione dello Statuto del contribuente per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra conclusione delle attività istruttorie e notifica dell'atto; 2) la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, per non avere i giudici annullato l'accertamento 2006 pur in presenza della prova del riscatto delle polizze e per avere "spalmato" la disponibilità economica su entrambi gli anni; 3) la nullità della sentenza per ultra-petizione, poiché la CTR, accogliendo una censura, aveva aumentato da sola il maggior reddito accertato per il 2007. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale lamentando, a sua volta, la violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse errato nel valutare la prova contraria offerta dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo inapplicabile il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000 perché non risultavano accessi presso i contribuenti e si trattava di accertamento a tavolino; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti della motivazione, chiarendo che la mera prova del riscatto delle polizze non bastava, dovendo il giudice verificare anche il collegamento tra quelle somme e le spese-indice e, inoltre, lo scostamento pluriennale richiesto dalla disciplina del redditometro; ha accolto il terzo motivo per ultra-petizione, poiché il giudice di merito aveva incrementato la pretesa per il 2007 in assenza di domanda dell'Ufficio; ha altresì accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia sulla corretta applicazione dell'onere probatorio nell'accertamento sintetico. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
il termine dilatorio di 60 giorni opera solo in caso di accessi o controlli presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino
nell'accertamento sintetico il reddito può essere determinato sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali, ma il contribuente può offrire prova contraria documentale; per le annualità anteriori al 2009 non era ancora applicabile il contraddittorio preventivo introdotto dal comma 7
art. 22 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010
ha introdotto il contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono stati i parametri processuali invocati per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza per ultra-petizione
richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha trattato il tema come questione di riparto dell'onere della prova nell'accertamento sintetico
D.M. 10 settembre 1992
richiamato come base dei coefficienti del cd. redditometro, che fondano una presunzione legale relativa
D.M. 19 novembre 1992
richiamato come base dei coefficienti del cd. redditometro, che fondano una presunzione legale relativa
Massime di principio
- Nel controllo del reddito con metodo sintetico, la disponibilità di beni-indice e di spese per incrementi patrimoniali consente all'Amministrazione di fondare l'accertamento su una presunzione legale relativa, senza necessità di ulteriore prova sui fatti-indice una volta accertata la loro esistenza.
- La prova contraria del contribuente non può esaurirsi nella mera dimostrazione dell'esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie: occorre documentare anche circostanze oggettive idonee a dimostrare che tali somme erano effettivamente riferibili, per entità e durata del possesso, alla copertura delle spese contestate o erano comunque non imponibili.
- Il giudice tributario non può sostituire alla presunzione legale del redditometro una valutazione equitativa o meramente intuitiva; deve verificare in concreto il nesso tra le risorse documentate dal contribuente e le spese indice di capacità contributiva.
- L'accertamento sintetico basato sul redditometro richiede, per le annualità regolate dalla disciplina previgente, il reiterarsi dello scostamento in un ambito temporale pluriennale, salvo situazioni eccezionali.
- Il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli accertamenti svolti a tavolino senza accesso presso il contribuente.
- Ricorre vizio di ultrapetizione quando il giudice attribuisce all'Amministrazione un risultato impositivo più gravoso di quello richiesto, in assenza di domanda sul punto.
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