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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38573/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso un procedimento ex L. n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'appello per ottenere l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio ex legge Pinto, definito con decreto. Il consigliere designato aveva accolto la domanda e liquidato, tra l'altro, i compensi del difensore per la fase monitoria. I ricorrenti avevano quindi proposto opposizione deducendo che la liquidazione delle spese della fase monitoria fosse avvenuta in violazione dei parametri tariffari, in particolare perché la fase davanti al consigliere designato doveva essere considerata contenziosa e non riconducibile al procedimento monitorio tabellato. La Corte d'appello rigettava l'opposizione. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione di norme sul compenso professionale e sulle tariffe, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege Pinto e, conseguentemente, nell'escludere l'applicazione della tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: la fase monitoria innanzi al consigliere designato nel procedimento ex L. n. 89/2001 va liquidata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori. Ha inoltre osservato che, anche prendendo a riferimento lo scaglione indicato dai ricorrenti, la somma liquidata non era inferiore al minimo tabellare. Infine, ha richiamato il principio per cui la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza o scostamenti dai parametri professionali specificamente indicati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase davanti al consigliere designato ha natura monitoria ai fini della liquidazione dei compensi, e va ricondotta alla tabella dedicata ai procedimenti monitori del d.m. n. 55/2014.
  • La qualificazione della fase processuale, ai fini della liquidazione delle spese, dipende dalla struttura concreta del procedimento, in particolare dall'assenza iniziale di contraddittorio e dalla forma del provvedimento conclusivo, non dalla sola sede giudiziaria in cui si svolge.
  • La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se denuncia la violazione del criterio della soccombenza o lo scostamento dai parametri professionali in modo specifico, indicando le singole voci contestate; altrimenti investe una valutazione discrezionale di merito.
  • Se la liquidazione delle spese resta entro i minimi tabellari applicabili, non può essere utilmente censurata come violazione dei parametri professionali.
  • Nei giudizi di equa riparazione ex legge Pinto non si applica il contributo unificato, con conseguente inapplicabilità della maggiorazione collegata al suo mancato versamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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