Cassazione Civile, Ordinanza n. 38573/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano promosso un procedimento ex L. n. 89/2001 dinanzi alla Corte d'appello per ottenere l'equo indennizzo per l'irragionevole durata di un precedente giudizio ex legge Pinto, definito con decreto. Il consigliere designato aveva accolto la domanda e liquidato, tra l'altro, i compensi del difensore per la fase monitoria. I ricorrenti avevano quindi proposto opposizione deducendo che la liquidazione delle spese della fase monitoria fosse avvenuta in violazione dei parametri tariffari, in particolare perché la fase davanti al consigliere designato doveva essere considerata contenziosa e non riconducibile al procedimento monitorio tabellato. La Corte d'appello rigettava l'opposizione. In cassazione i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione di norme sul compenso professionale e sulle tariffe, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel negare natura contenziosa alla fase monitoria del giudizio ex lege Pinto e, conseguentemente, nell'escludere l'applicazione della tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità: la fase monitoria innanzi al consigliere designato nel procedimento ex L. n. 89/2001 va liquidata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori. Ha inoltre osservato che, anche prendendo a riferimento lo scaglione indicato dai ricorrenti, la somma liquidata non era inferiore al minimo tabellare. Infine, ha richiamato il principio per cui la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, in cassazione, possono denunciarsi solo violazioni del criterio della soccombenza o scostamenti dai parametri professionali specificamente indicati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché contrario a giurisprudenza consolidata
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza della Corte di cassazione
richiamato nel percorso camerale per la proposta di manifesta infondatezza
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
invocato dai ricorrenti in tema di compenso professionale e parametri di liquidazione
artt. 57 e 58 r.d.l. n. 1578/1933
invocati dai ricorrenti in tema di disciplina dei compensi professionali
invocato dai ricorrenti in tema di compensi e liquidazione giudiziale degli onorari
art. 3, comma 2, d.l. n. 223/2006
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sui parametri professionali
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione del parametro tariffario diverso da quello ritenuto applicabile
tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55/2014
ritenuta applicabile alla fase monitoria dinanzi al consigliere designato nel procedimento ex L. n. 89/2001
tabella n. 12 allegata al d.m. n. 55/2014
ritenuta non applicabile dalla Corte territoriale, con conferma in cassazione
il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto inapplicabile in ragione dell'esenzione dal contributo unificato del procedimento ex legge Pinto
costituisce il quadro del giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la fase davanti al consigliere designato ha natura monitoria ai fini della liquidazione dei compensi, e va ricondotta alla tabella dedicata ai procedimenti monitori del d.m. n. 55/2014.
- La qualificazione della fase processuale, ai fini della liquidazione delle spese, dipende dalla struttura concreta del procedimento, in particolare dall'assenza iniziale di contraddittorio e dalla forma del provvedimento conclusivo, non dalla sola sede giudiziaria in cui si svolge.
- La censura in cassazione sulla liquidazione delle spese è ammissibile solo se denuncia la violazione del criterio della soccombenza o lo scostamento dai parametri professionali in modo specifico, indicando le singole voci contestate; altrimenti investe una valutazione discrezionale di merito.
- Se la liquidazione delle spese resta entro i minimi tabellari applicabili, non può essere utilmente censurata come violazione dei parametri professionali.
- Nei giudizi di equa riparazione ex legge Pinto non si applica il contributo unificato, con conseguente inapplicabilità della maggiorazione collegata al suo mancato versamento.
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