Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/02/2023 n. 71 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Accertamento - esterovestizione - sede effettiva - irrilevanza luogo riunione amministratori - patrimonio costituito da immobili - società di comodo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IRES e IRAP per l'anno 2016 che qualificava la società come "esterovestita" con conseguente localizzazione della residenza fiscale in Italia e applicazione delle norme sulle società di comodo; dedotte inoltre carenze di motivazione dell'atto, violazione del diritto di difesa per mancata esibizione documentale, eccezioni relative alla Convenzione contro le doppie imposizioni (Pallanza), al diritto UE sulla libertà di stabilimento e richiesta di annullamento/rideterminazione delle sanzioni e della presunta corresponsabilità solidale del sig. A C.

La decisione

Il Tribunale ha ritenuto fondate, in massima parte, le argomentazioni dell'Ufficio: ha confermato la qualifica di società esterovestita con carattere fittizio della residenza estera in mancanza di struttura operativa all'estero e con atti di amministrazione/attività economica posti in essere in Italia; ha ritenuto che la società svolga funzione di mero schermo per il godimento di immobili e, quindi, si configuri come società di comodo, legittimando l'accertamento e l'applicazione del trattamento sanzionatorio (con riferimento a dolo/elemento soggettivo). Ha però parzialmente accolto il ricorso annullando la corresponsabilità in solido del sig. A C (trattandosi di un refuso dell'Ufficio). Ha rigettato il resto del ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, D.P.R. 917/1986

    Utilizzato per stabilire la residenza fiscale della persona giuridica: se la residenza estera è meramente formale e la direzione effettiva è in Italia la società viene considerata residente in Italia ai fini fiscali.

  • art. 30, L. 724/1994

    Richiamato nell'ambito dell'accertamento e della valutazione fiscale degli immobili e della qualificazione come società di comodo; il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso della norma da parte dell'Ufficio anche per la verifica dei criteri di valutazione da parte della contribuente (che non ha prodotto documentazione).

  • art. 7 e art. 12, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamati dalle censure della ricorrente in tema di motivazione dell'atto e rispetto dei diritti di difesa; il Collegio ha ritenuto che la motivazione (anche tramite recepimento del PVC della GdF) fosse sufficiente e che la contribuente avesse avuto conoscenza della documentazione istruttoria.

  • art. 42, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in relazione ai presunti vizi di motivazione e comunicazione dell'atto; il Tribunale ha rigettato la doglianza ritenendo adeguata la motivazione e l'accesso alla documentazione.

  • art. 3, Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente in tema di procedimento amministrativo e trasparenza; il Collegio non ha ritenuto fondata l'eccezione alla luce della documentazione disponibile.

  • art. 7, D.Lgs. n. 472/1997

    Norma sulle sanzioni fiscali: il Tribunale ha confermato l'applicabilità delle sanzioni ritenute dall'Ufficio, ritenendo provato l'elemento doloso nella qualificazione come società di comodo.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente con richiesta di prova contraria; il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio abbia fornito le prove della fittizietà della residenza estera e che l'onere probatorio sia stato adempiuto dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 4, Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito (Pallanza 21.10.1988)

    "Quando, in base alle disposizioni del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato Contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva."

    La Corte territoriale ha osservato che il criterio della sede della direzione effettiva è collegato all'effettività dell'attività: in assenza di un centro effettivo di direzione e dell'esercizio principale dell'attività all'estero, la società non può essere ritenuta residente nel Regno Unito. Si è richiamata anche la riserva italiana al commentario OCSE che introduce il criterio dell'attività principale e sostanziale.

  • Art. 49 e 54 TFEU e Art. 6 Trattato dell'Unione Europea

    Invocati dalla ricorrente per eccepire violazione della libertà di stabilimento; il Collegio ha ritenuto che le norme nazionali anti-abuso siano compatibili con il diritto UE nella misura in cui mirino a contrastare strutture fittizie e prive di effettività economica (richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia).

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia Unione Europea - sentenza Cadbury Schweppes (C‑196/04)

    Richiamata per il principio che la libertà di stabilimento non tutela strutture societarie fittizie e prive di effettività economica; legittima quindi l'applicazione di norme anti-abuso nazionali quando mirano a tali strutture.

Massime di principio

  • La qualificazione di "esterovestizione" non cancella la sede legale formale ma consente all'Amministrazione di considerare la società fiscalmente residente in Italia se la direzione effettiva, l'amministrazione concreta e gli atti economici principali si svolgono in Italia.
  • L'assenza di una struttura operativa effettiva all'estero (personale, decisioni operative, documentazione probatoria) e la presenza di attività limitate al mero godimento di immobili in Italia sono elementi decisivi per ritenere fittizia la residenza estera e per applicare le regole sulle società di comodo.
  • La mera presenza di una sede legale formale all'estero (indirizzo condiviso con molti soggetti, verbali formali senza decisioni operative) è insufficiente a provare l'effettiva direzione e gestione dall'estero; il contribuente ha l'onere di produrre prove documentali a supporto dell'effettività.
  • La Convenzione contro le doppie imposizioni non impedisce di ritenere la società fiscalmente residente in Italia se, anche ai sensi del criterio della sede della direzione effettiva, il centro di gestione reale e l'attività principale si svolgono in Italia (salvo prova contraria concreta).
  • Le norme nazionali anti-abuso sono compatibili col diritto UE quando mirano a contrastare scelte di struttura societaria fittizie e prive di concretezza economica; la libertà di stabilimento non protegge gli abusi societari artificiosi.
  • In caso di accertamento, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti che dimostrino la fittizietà della residenza estera; se ciò avviene, le conseguenze fiscali e sanzionatorie possono essere applicate, compresa la qualificazione come società di comodo.
  • Errori formali dell'Ufficio (es. refusi nella indicazione di corresponsabilità) possono essere rettificati e, se riconosciuti, portano all'annullamento delle parti errate dell'avviso anche se l'accertamento principale resta valido.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.