Sentenza del 27/02/2023 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IMU - soggetto passivo - crisi coniugale - verbale di separazione e sentenza di divorzio che individuano il coniuge assegnatario - assegnazione della casa familiare costituisce diritto di abitazione - non rileva il soggetto intestatario del mutuo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento e intimazione ad adempiere per omesso versamento IMU 2017 relativo all'abitazione di proprietà della ricorrente. La ricorrente ha dedotto che, in costanza di separazione/divorzio, al coniuge A F era stato attribuito il diritto di abitare l'immobile tramite verbale di separazione e confermato da sentenza di divorzio, per cui il presupposto impositivo nei suoi confronti veniva meno. Il Comune ha contestato che nel provvedimento di separazione non fosse espressamente indicata l'assegnazione dell'immobile e ha richiamato il fatto che il pagamento del mutuo gravante sull'immobile sia rimasto a carico del coniuge non assegnatario.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso. Rilevando l'applicazione dell'art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019 n. 160, ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare al coniuge A F (come indicato nel verbale di separazione e nella sentenza di divorzio) costituisca il diritto di abitazione e, conseguentemente, faccia sorgere in capo a costui la qualità di soggetto passivo dell'IMU. Il provvedimento ha pertanto escluso la responsabilità tributaria della ricorrente rispetto all'avviso impugnato e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente (liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA). Il fatto che il mutuo sia a carico dell'altro coniuge è stato ritenuto irrilevante ai fini della soggettività passiva IMU.
Norme richiamate
art. 1, comma 743, L. 27 dicembre 2019, n. 160
I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. ...
La norma individua come soggetto passivo, in caso di crisi coniugale, il genitore cui sia stata assegnata la casa familiare mediante provvedimento giudiziale o verbale di separazione che costituisca il diritto di abitazione: l'assegnazione determina la soggettività passiva indipendentemente dall'intestazione del mutuo o dall'effettivo onere del finanziamento.
Massime di principio
- In caso di separazione o divorzio il soggetto passivo IMU per la casa familiare è il genitore cui sia stato riconosciuto il diritto di abitazione tramite verbale di separazione o provvedimento giudiziale: l'assegnazione equivale al titolo per la soggettività passiva.
- La titolarità del mutuo o l'onere di pagamento del finanziamento non incidono sulla qualificazione del soggetto passivo IMU: ciò che rileva è il diritto di abitazione/assegnazione dell'immobile.
- Per contestare un avviso IMU conviene produrre il verbale di separazione, la sentenza di divorzio e ogni provvedimento che riconosca l'assegnazione o il diritto di abitazione, nonché eventuali elementi anagrafici (residenza) che confermino l'effettiva assegnazione.
- Se il provvedimento di separazione/divorzio non è esplicito sull'assegnazione o sul diritto di abitazione, va valutato il testo del provvedimento e le circostanze (es. residenza) e, se necessario, chiedere al giudice chiarimenti o integrazioni; in dubbio il giudice può interpretare il provvedimento alla luce della finalità di tutela della casa familiare.
- Nel caso vi siano più soggetti passivi rispetto allo stesso immobile, ciascuno ha un'autonoma obbligazione tributaria commisurata alla propria quota di possesso: occorre accertare la quota o il diritto attribuito a ciascuno.
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