Sentenza del 27/02/2023 n. 149 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - credito - natura- prescrizione - effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante deduceva la prescrizione del credito risultante dalla cartella notificata il 20/02/2006 e sosteneva che, dopo la irrevocabilità dell'atto impositivo, dovesse applicarsi il termine quinquennale di prescrizione (ex art. 2948 c.c.). L'Ufficio aveva invece contestato e sostenuto l'applicazione del termine ordinario decennale (ex art. 2946 c.c.). La questione centrale è se la scadenza del termine per proporre opposizione o impugnazione (irrevocabilità dell'atto di riscossione) determini la 'conversione' del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c., oppure se debba applicarsi il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun specifico tributo (IRPEF, IVA, ecc.).
La decisione
L'appello è stato respinto. Il Collegio ha seguito l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che esclude che la mera decorrenza del termine per impugnare gli atti di riscossione mediante ruolo produca la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c. Pertanto, dopo l'irrevocabilità della cartella, va applicato il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun credito contenuto nella cartella: per IRPEF e IVA si applica il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) e non il quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. Di conseguenza la cartella in contestazione non è caduta in prescrizione e l'atto impugnato è stato confermato. Il contribuente è stato condannato alle spese del grado in misura ridotta (liquidate in 750,00 euro oltre accessori).
Norme richiamate
art. 2953 c.c.
L'irrevocabilità dell'atto di riscossione produce l'effetto dell'irretrattabilità del credito, ma non determina la 'conversione' di un termine di prescrizione sostanziale più breve in quello ordinario decennale, salvo che non si tratti di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
art. 2946 c.c.
Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (decennale) che, secondo la giurisprudenza citata, si applica ai crediti erariali come IRPEF e IVA, ritenuti non debiti 'periodici' ai sensi dell'art. 2948 n.4.
art. 2948 c.c. n.4
Prevede la prescrizione quinquennale per i debiti che si pagano periodicamente; la Corte ha ritenuto che IRPEF e IVA non rientrino nella nozione di debito annuale o periodico rilevante per applicare questo comma, per cui non si applica ai crediti contenuti nella cartella irrevocabile del caso.
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 23393/2016 e Cass. ord. n. 16235/2020
Principio consolidato: la scadenza del termine per impugnare atti di riscossione coattiva produce solo l'irretrattabilità del credito e non la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario; va quindi applicato, dopo l'irrevocabilità, il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun tipo di credito, salvo titolo giudiziale definitivo.
Massime di principio
- La irripugnabilità o l'irrevocabilità di una cartella di pagamento determina solo l'irretrattabilità del credito e non modifica automaticamente il termine di prescrizione sostanziale previsto per quel credito.
- Dopo l'irrevocabilità di una cartella va verificato, per ciascun tributo o credito ivi contenuto, quale termine di prescrizione sostanziale la legge prevede (potrebbero coesistere termini diversi per le diverse poste).
- IRPEF e IVA, secondo la consolidata giurisprudenza, non sono qualificabili come debiti 'periodici' ai fini dell'art. 2948 n.4 c.c.; pertanto per tali imposte si applica normalmente il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
- Solo un titolo giudiziale divenuto definitivo può dar luogo all'applicazione dell'actio iudicati (art. 2953 c.c.) con le conseguenze prescrizionali ivi previste; la mera scadenza del termine per impugnare gli atti amministrativi di riscossione non è sufficiente.
- Eventuali atti interruttivi della prescrizione (es. preavviso di iscrizione ipotecaria) mantengono la loro efficacia; va sempre verificata la presenza di atti interruttivi o riconoscimenti del debito che incidono sulla decorrenza della prescrizione.
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