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Sentenza

Sentenza del 27/02/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Lo Studio chiede il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2013-2016 su compensi che, pur fatturati tramite la partita IVA dell'associazione, erano riconducibili a incarichi svolti a titolo personale dai singoli associati (CTP, CTU, sindaco/revisore di società, componenti di organismi di vigilanza). La tesi è che tali incarichi, per la loro natura indelegabile e individuale, non ricadono nel presupposto dell'IRAP relativo all'esercizio di un'attività autonomamente organizzata. L'Agenzia aveva respinto il rimborso richiamando l'orientamento secondo cui l'attività esercitata da associazioni costituisce in ogni caso presupposto di imposta, e il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso ritenendo che non fosse possibile scorporare i redditi individuali dalla massa dell'associazione.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello dello Studio Associato, ritenendo che la giurisprudenza di legittimità consenta di escludere l'IRAP sui compensi percepiti dai singoli professionisti per incarichi svolti a titolo individuale e caratterizzati da indelegabilità e gestione autonoma (es. CTU, CTP, sindaco/revisore, componenti di organismi di vigilanza), purché tali componenti di reddito siano puntualmente individuate e distinte dalla massa dei proventi dello Studio. Nel caso concreto le fatture e gli atti di conferimento depositati sono risultati idonei a identificare i compensi riferibili agli associati; la Corte ha quindi accolto l'appello e ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446/1997

    Il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o alla prestazione di servizi; tuttavia l'articolo aggiunge che l'attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. La Corte d'appello interpreta che tale regola non esclude la possibilità di scorporare compensi individuali quando manca il contributo dell'organizzazione collettiva.

  • Costituzione Italiana

    Principio di capacità contributiva: la tassazione deve rispettare la capacità economica. La Corte d'appello richiama questo principio per sostenere che non è coerente tassare, tramite il criterio dell'organizzazione collettiva, compensi che derivano da prestazioni strettamente individuali e non beneficiano dell'organizzazione dello studio.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    sent. Cass. n. 4246/2016; Cass. n. 30395/2017; Cass. n. 12052/2018; Cass. n. 13129/2022 (e richiamo a Cass. n. 7371/2016 come orientamento contrario citato dall'Ufficio)

    La Suprema Corte ha affermato in più pronunce che i compensi percepiti dal professionista per incarichi individuali, caratterizzati da indelegabilità e gestione autonoma, possono essere esclusi dalla base imponibile IRAP anche se il professionista opera nell'ambito di una struttura associativa; d'altra parte esiste orientamento che considera l'attività associata come presupposto di imposta, ma la giurisprudenza più recente consente lo scorporo quando sia dimostrabile l'autonomia dell'incarico.

Massime di principio

  • La forma associativa non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP di tutti i compensi fatturati tramite la partita IVA dell'associazione: è possibile scorporare i compensi riconducibili ad incarichi personali se dimostrati.
  • Compensi derivanti da incarichi indelegabili e svolti a titolo strettamente individuale (es. CTU, CTP, membro di organi collegiali, sindaco/revisore, componente di organismi di vigilanza) sono i più facilmente esclusi dalla base IRAP, purché siano documentati e distinti.
  • Onere della prova: il contribuente deve puntualmente individuare e provare la separabilità delle componenti di reddito (fatture, atti di nomina, verbali, decreti, registro imprese, ecc.).
  • La fatturazione tramite la partita dell'associazione non è di per sé decisiva: conta la natura effettiva dell'incarico e l'assenza di contributo dell'organizzazione collettiva all'esecuzione dell'incarico.
  • Se dall'esame emerge che l'organizzazione dello studio ha apportato benefici o costi rilevanti all'esecuzione dell'incarico, può rendersi necessario un riparto pro quota dei costi e dell'imponibile IRAP; la prova dell'assenza di tali benefici rafforza la tesi di esclusione.
  • In pratica è consigliabile per il professionista mantenere documentazione chiara (nomine, provvedimenti, verbali, designazioni, singola imputazione degli incarichi) fin dalla fase di esecuzione dell'incarico per poter richiedere eventuali rimborsi o resistere ad accertamenti.

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