Sentenza del 27/02/2023 n. 151 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Riscossione e misure cautelari - intimazione di pagamento - cartella dipagamento presupposta - notificazione - PEC - indirizzo del mittente - nonrisultante dai pubblici registri - conseguenze - irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento e delle cartelle presupposte per mancata e non rituale notifica: il ricorrente deduceva che le cartelle non sarebbero mai state ritualmente notificate e che la notifica dell'intimazione stessa era nulla perché inviata da un indirizzo PEC del mittente non risultante nei pubblici elenchi (INI‑PEC). In primo grado erano inoltre dedotti profili di decadenza/prescrizione, mancanza di atti prodromici, vizi di motivazione e di calcolo degli interessi e delle sanzioni, mancata sottoscrizione del ruolo e mancata comunicazione degli esiti di controlli ex art. 36-bis e art. 41-bis.
La decisione
Appello respinto. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado: ha ritenuto preclusa e inammissibile in appello l'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione, sollevata in primo grado soltanto in udienza (quindi tardivamente), ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992. In ogni caso, sul merito la Corte ha ritenuto infondato il vizio di notifica: l'intimazione è pervenuta al contribuente e questi l'ha ricevuta, impugnata tempestivamente e utilizzata nel giudizio, sicché la nullità eventuale della notificazione è stata sanata per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c. e giurisprudenza consolidata, Cass. n. 15979/2022 e altro). Le cartelle presupposte sono state ritenute regolarmente notificate sulla base della documentazione prodotta (relate, estratti di ruolo e copie), la contestazione della prescrizione è stata rigettata e gli altri motivi d'appello sono assorbiti o inammissibili. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo; il giudice applica questo principio alle notifiche via PEC non rituali se il destinatario ha avuto piena cognizione dell'atto.
Richiamato insieme all'art. 156: le misure di sanatoria delle nullità quando l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Preclusione delle eccezioni non tempestivamente proposte in primo grado; la Corte ha ritenuto inammissibile in appello l'eccezione di nullità della notifica sollevata tardivamente.
art. 22 D.Lgs. 546/1992 (comma 4 e 5)
Ammette la produzione in copia dei documenti in giudizio e prevede l'ordine di esibizione degli originali solo in caso di contestazione sulla conformità; la CTR ha ritenuto valide le copie prodotte dall'Ufficio salvo disconoscimento.
Le fotocopie formano piena prova salvo disconoscimento della conformità; la Corte ha usato questa norma per confermare la prova documentale dell'Ufficio.
Le copie hanno efficacia pari alle autentiche se la conformità non è disconosciuta; usata dalla Corte a sostegno della documentazione fornita dall'Ufficio.
art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti impositivi va interpretato in modo proporzionato: violazioni formali sono irrilevanti se non arrecano effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente.
Cass. n. 15979/2022
Giurisprudenza richiamata: la notifica via PEC non iscritta nei pubblici elenchi non è nulla se l'atto ha comunque consentito al destinatario di difendersi compiutamente; maggiore rigore richiesto per l'individuazione dell'indirizzo destinatario, non per quello del mittente.
Cass. Sez. Unite n. 7665/2016
Conferma del principio secondo cui l'art.156 c.p.c. vale anche per le notifiche: la nullità non può essere pronunciata quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario.
Art. 52 D.Lgs. 198/2003
Norma richiamata per la cancellazione dei dati identificativi nella riproduzione della sentenza per finalità informative.
Massime di principio
- La nullità formale di una notificazione via PEC non iscritta nei pubblici elenchi è sanabile se il destinatario ha effettivamente conosciuto l'atto e ha potuto esercitare la difesa: in tal caso l'atto è considerato idoneo a raggiungere lo scopo (art.156 c.p.c.).
- Le eccezioni sulla nullità della notifica vanno sollevate tempestivamente: se presentate per la prima volta in udienza di primo grado possono essere precluse e risultare inammissibili in grado successivo ai sensi dell'art.57 D.Lgs. 546/1992.
- Per contestare la validità di una notifica non basta lamentare un vizio formale: il ricorrente deve dimostrare il pregiudizio concreto subito, ossia la lesione del diritto di difesa o altro danno rilevante per la decisione di merito.
- L'Ufficio di riscossione assolva l'onere probatorio della notifica mediante relata e documenti accessori (estratti di ruolo, copie delle cartelle); le copie sono valide salvo disconoscimento della conformità, nel qual caso il giudice può ordinare l'esibizione degli originali (art.2712 e 2719 c.c.).
- La maggiore rigidità formale nel regime delle notifiche digitali riguarda principalmente l'individuazione dell'indirizzo del destinatario (che ha l'obbligo di tenuta diligente del proprio casellario digitale), mentre l'indicazione del mittente è meno incisiva ai fini della validità quando l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario.
- Per minimizzare il rischio di «sanatoria» della notifica da parte dell'Amministrazione: il destinatario che contesti la notifica dovrebbe provare tempestivamente la mancata ricezione o l'assenza di conoscenza; se possibile, sollevare l'eccezione prima della costituzione/udienza e chiedere l'esibizione degli originali/statistiche di recapito.
- Le doglianze generiche o prive di indicazione del pregiudizio concreto (es. mera asserzione di mancata allegazione di atti o di carenze motivazionali) rischiano di essere ritenute aspecifiche e inammissibili.
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