Cassazione Civile, Ordinanza n. 30026/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni 2004 e 2005, con cui l'Ufficio aveva contestato l'omessa contabilizzazione di ricavi non fatturati e quindi il maggior reddito derivante da operazioni immobiliari. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto fondati gli accertamenti sulla base di elementi non costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, lamentando altresì che le riprese non riguardassero tutte le 35 vendite e che, comunque, la pretesa dovesse essere ridotta; (2) deduceva la violazione della disciplina sui valori OMI, assumendo che tali parametri fossero inapplicabili all'accertamento per il 2004; (3) denunciava una motivazione asseritamente insufficiente e/o l'erronea affermazione della CTR circa la non necessità di motivare ogni singola allegazione, sostenendo che il giudice d'appello avesse solo genericamente richiamato il quadro probatorio; (4) lamentava la mancata pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione più favorevole della pretesa erariale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo per indeterminatezza della censura e, comunque, perché la CTR aveva valorizzato una pluralità di elementi valutati sia singolarmente sia nel loro complesso, rendendo l'attacco non decisivo; il secondo perché non si confrontava con la reale ratio decidendi, essendo i valori OMI stati utilizzati solo come presunzioni semplici corroborate da altri elementi, con onere probatorio dell'Amministrazione ritenuto assolto; il terzo per assoluta indeterminatezza e perché l'affermazione censurata non costituiva la base decisoria della sentenza d'appello. Il quarto motivo è stato giudicato infondato, poiché la CTR aveva rigettato integralmente gli appelli e quindi deciso anche sulla domanda subordinata. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione
la Corte osserva che, ratione temporis, non era più deducibile il vizio di insufficiente motivazione nella formulazione originaria, e che in concreto non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo
richiamato per affermare che il giudizio presuntivo si fonda su presunzioni gravi, precise e concordanti e sulla valutazione unitaria degli elementi indiziari
art. 23-bis d.l. n. 223 del 2006
la CTR non lo ha posto a base della decisione; i valori OMI sono stati considerati solo come presunzioni semplici dopo l'abrogazione della presunzione legale
invocato dalla ricorrente, ma ritenuto irrilevante rispetto alla ratio della decisione
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza concreta pertinenza rispetto alla decisione impugnata
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse invece deciso integralmente
invocato per dedurre omessa pronuncia, ma ritenuto non violato perché la CTR aveva rigettato espressamente gli appelli
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, una censura è inammissibile quando non consente di comprendere con chiarezza se si deduca violazione di legge o vizio motivazionale, oppure quando la formulazione del motivo è intrinsecamente contraddittoria e non autosufficiente.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito del ragionamento presuntivo se il giudice di merito ha apprezzato una pluralità di indizi sia singolarmente sia complessivamente, traendone una conclusione logica sulla prova del maggior imponibile.
- Dopo l'abrogazione della presunzione legale di cui all'art. 23-bis del d.l. n. 223 del 2006, i valori OMI non hanno valore di prova legale, ma possono essere utilizzati solo come presunzioni semplici, da corroborare con ulteriori elementi indiziari, il cui onere probatorio grava sull'Amministrazione.
- La censura per omesso esame o motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia comunque preso in considerazione il materiale probatorio e quando il passaggio contestato non costituisca la ratio decidendi.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello rigetta integralmente l'impugnazione, con formula che assorbe anche la domanda subordinata di rideterminazione del tributo.
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