Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione, per il 2014, maggiori ricavi non contabilizzati ai fini delle imposte dirette e dell’IVA e aveva inoltre contestato la deduzione di una quota di ammortamento relativa all’avviamento, ritenendo sovrastimato il valore dell’azienda acquistata. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento delle proprie ragioni, ma in appello l’Ufficio aveva visto ribaltare la decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sull’accertamento e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse male valutato gli elementi presuntivi relativi alle correzioni manuali dei documenti di trasporto e alle differenze di peso della carne, ritenendo erroneamente che spettasse alla contribuente dimostrare il calo ponderale; con il secondo ha dedotto nullità per motivazione contraddittoria sulla determinazione del ricarico, poiché la sentenza avrebbe parlato di media ponderale mentre l’Ufficio aveva sostenuto di avere applicato una media aritmetica; con il terzo ha denunciato violazione delle norme in tema di valutazione dell’avviamento e della prova del maggior valore, sostenendo che l’Ufficio non potesse fondare il recupero sul solo criterio minimo previsto dal d.P.R. n. 460/1996 e che occorressero ulteriori elementi specifici per contestare il valore iscritto in bilancio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo compiuto dai giudici di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo, escludendo il dedotto vizio di motivazione perché la CTR non aveva realmente fondato la decisione su un’incompatibilità tra media ponderale e media aritmetica. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente avallato la rideterminazione dell’avviamento sulla base del solo criterio di cui all’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996, criterio utilizzabile come soglia minima nell’accertamento con adesione e non idoneo, da solo, a provare un maggior valore in una contestazione di eccesso del costo dedotto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame del profilo relativo all’avviamento e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
richiamato come norma violata nel motivo relativo all’accertamento dei maggiori ricavi e al riparto dell’onere probatorio
art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma violata in relazione all’accertamento IVA fondato su elementi presuntivi
richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova, sia sui ricavi non contabilizzati sia sul valore dell’avviamento
invocato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti notori compiuta dalla CTR
art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996
qualificato come criterio minimale per l’accertamento con adesione, idoneo a fissare una soglia minima ma non a sostituire la prova richiesta quando si contesta in aumento o in diminuzione un valore specifico
art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 460/1996
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione dell’avviamento, ma la Corte ha valorizzato soprattutto l’art. 2, comma 4, del medesimo decreto
art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015
"gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347"
la Corte ha applicato il principio anche alla contestazione di un costo ritenuto eccessivo, affermando che l’Ufficio deve comunque individuare ulteriori elementi specifici, gravi, precisi e concordanti per sostenere un valore diverso da quello dichiarato
richiamato nel terzo motivo in tema di avviamento e deducibilità del costo
art. 2426, comma 1, n. 6, c.c.
richiamato nel terzo motivo come norma sulla valutazione dell’avviamento in bilancio
invocato dalla ricorrente per sostenere che la contestazione dell’Ufficio dovesse passare dalla prova dell’inesattezza della posta in bilancio
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio quando la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in sostanza a rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il ragionamento presuntivo del giudice tributario è censurabile in cassazione solo se difetta il necessario fondamento di coerenza, concordanza e connessione tra fatti noti e fatto ignoto; non basta contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- La contestazione di un valore dichiarato dal contribuente non può essere fondata esclusivamente su criteri normativi che operano come soglie minime o parametri per l’accertamento con adesione, se tali criteri vengono usati per provare, in senso inverso, un valore diverso da quello dichiarato.
- Quando l’Amministrazione intende affermare un valore diverso da quello dichiarato ai fini fiscali, deve individuare elementi ulteriori, specifici e concreti, idonei a soddisfare il requisito della precisione, gravità e concordanza; il mero richiamo a valori o parametri astratti non è sufficiente.
- La norma interpretativa che esclude la presunzione automatica di un maggior corrispettivo sulla base del solo valore registrale opera come limite alla prova presuntiva dell’Ufficio e richiede un accertamento fondato su ulteriori indizi, applicabile anche quando l’oggetto della contestazione è l’eccessività di un costo dedotto.
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