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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 29871 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRAP, IRPEG e IVA, emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, deducendo: decadenza per tardiva notifica; omessa comunicazione preventiva delle irregolarità e mancato invito a fornire chiarimenti; omessa sottoscrizione della cartella; carenza di indicazione del responsabile del procedimento e difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello, ritenendo non provato il ricevimento dell'avviso bonario e annullabile la cartella priva di sottoscrizione. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, l'interpretazione delle norme sulla sottoscrizione, sugli elementi della cartella e sull'obbligo di comunicazione preventiva, nonché l'omessa pronuncia su alcune proprie deduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia per difetto di interesse. La sentenza della CTR era fondata su più rationes decidendi autonome: l'omessa comunicazione preventiva delle irregolarità, la mancata sottoscrizione della cartella e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. Equitalia non aveva censurato la prima ratio, che da sola era sufficiente a sostenere l'annullamento della cartella. Pertanto, anche l'eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe potuto eliminare la decisione impugnata. Le ulteriori questioni sono state assorbite e non è stata disposta la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    controllo formale della dichiarazione dei redditi e comunicazione delle irregolarità

    La norma disciplina il controllo automatizzato/formale delle dichiarazioni e gli adempimenti conseguenti dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    termini e modalità relativi all'iscrizione a ruolo e alla notificazione della cartella di pagamento

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla tempestività della cartella e ai suoi requisiti formali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni sul preventivo invito al contribuente

    Secondo la CTR, prima della cartella l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare le irregolarità e consentire al contribuente di fornire chiarimenti o documenti; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, perché il ricorso non aveva censurato questa autonoma ragione decisoria.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento

    La norma è stata invocata per contestare la carenza di sottoscrizione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e la carenza di motivazione della cartella.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito nella Legge n. 31 del 2008

    disciplina dei requisiti della cartella di pagamento

    La CTR l'ha richiamata per ritenere annullabile la cartella priva di sottoscrizione; la Cassazione non ha deciso nel merito di tale questione.

  • Legge n. 241 del 1990, artt. 5, comma 2, e 21-octies, comma 2

    individuazione del responsabile del procedimento e non annullabilità per vizi formali in determinati casi

    Equitalia ne aveva invocato l'applicazione, lamentando anche l'omessa pronuncia della CTR, ma tali censure sono rimaste assorbite.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    obbligo del giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte

    È stato richiamato per denunciare un'omessa pronuncia, ma la Corte non ha esaminato il motivo per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza è sostenuta da più motivazioni autonome, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico e utile; se anche una sola ratio non viene censurata, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare alcuni aspetti della decisione: occorre dimostrare che l'accoglimento delle censure eliminerebbe integralmente la motivazione posta a fondamento del dispositivo.
  • Le questioni ulteriori vengono normalmente assorbite quando una ragione preliminare, processuale o sostanziale è già sufficiente a definire il giudizio.
  • In materia di cartelle derivanti da controllo automatizzato o formale, la comunicazione preventiva delle irregolarità può assumere rilievo decisivo, soprattutto quando la normativa applicabile la prevede a pena di nullità; occorre verificare sia l'invio sia, quando contestato, la prova della ricezione.
  • La contestazione dei requisiti formali della cartella, come sottoscrizione, responsabile del procedimento e motivazione, deve essere distinta dalla contestazione della pretesa tributaria e indirizzata nei confronti del soggetto competente per il relativo vizio.
  • La decisione non stabilisce definitivamente, nel merito, la validità o invalidità della cartella per ciascuno dei vizi prospettati: il risultato processuale deriva esclusivamente dall'inammissibilità del ricorso di Equitalia.

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