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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Registro - Agevolazioni prima casa - Italiani residenti all'estero in periodi anteriori e posteriori - Residenza in Italia nel periodo intermedio in cui sono state chieste le agevolazioni - Sufficienza - Notifiche - Italiani residenti all'estero - Iscrizione all'AIRE - Sufficienza - Notifica avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Nullità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva revocato le agevolazioni prima casa ritenendo rilevante il fatto che, al momento dell'acquisto, la contribuente avesse dichiarato di essere residente nel Regno Unito. La contribuente aveva però ottenuto la residenza nell'immobile acquistato a Santa Fiora dal 21 ottobre 2008 al 20 luglio 2012, per poi trasferirsi nuovamente nel Regno Unito e iscriversi all'AIRE. La controversia riguardava sia il possesso dei requisiti per l'agevolazione sia la validità delle notifiche dell'avviso di liquidazione e della cartella, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza italiana non più attuale.

La decisione

La sentenza ha ritenuto nulle le notifiche eseguite presso la residenza di Santa Fiora, poiché la contribuente si era nuovamente trasferita nel Regno Unito e risultava iscritta all'AIRE. La nullità delle notifiche ha impedito di considerare tardivo il ricorso, facendo cadere l'eccezione di inammissibilità per tardività. In base al contenuto riportato, l'esito è favorevole alla contribuente, anche se non sono indicati ulteriori dettagli sull'eventuale annullamento definitivo della pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza o al domicilio effettivo del destinatario può essere nulla. Nel caso esaminato, la notifica presso la precedente residenza italiana non era idonea dopo il trasferimento nel Regno Unito e l'iscrizione all'AIRE.

  • Disciplina delle agevolazioni prima casa

    La permanenza o il trasferimento della residenza nel comune dell'immobile può essere valutata considerando la situazione concreta e il periodo successivo all'acquisto. Nel caso descritto, la contribuente aveva ottenuto la residenza nell'immobile acquistato, pur essendo residente all'estero al momento dell'atto.

  • Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

    L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento rilevante per individuare la residenza anagrafica all'estero e per determinare il corretto indirizzo o canale di notificazione degli atti tributari.

Massime di principio

  • Per le agevolazioni prima casa, la verifica della residenza non dovrebbe limitarsi alla sola situazione esistente nel giorno dell'atto, ma deve considerare anche il trasferimento della residenza nel comune dell'immobile entro i termini previsti dalla legge e la situazione anagrafica documentata.
  • Il fatto che il contribuente fosse residente all'estero al momento dell'acquisto non determina automaticamente la perdita dell'agevolazione se egli trasferisce successivamente la residenza nel comune dell'immobile nel periodo richiesto.
  • Quando un cittadino italiano trasferito all'estero è iscritto all'AIRE, le notifiche degli atti tributari devono essere effettuate secondo le modalità applicabili ai residenti all'estero; una notifica presso una precedente residenza italiana può essere nulla.
  • La nullità della notifica può impedire la decorrenza del termine per impugnare l'atto e può quindi escludere l'inammissibilità del ricorso per tardività.
  • La verifica della validità della notifica viene prima della valutazione della tempestività del ricorso: se la notifica è nulla o inesistente, il termine di impugnazione potrebbe non essere validamente iniziato.

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