Sentenza del 13/12/2017 n. 44 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
PROCESSO TRIBUTARIO - portata lesiva di atto in autotutela di portata riduttiva - inammissibilità dell'impugnazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. L'atto di autotutela riduttivo non introduce una nuova e autonoma lesione, ma si limita a diminuire la pretesa già formulata. Pertanto, se l'atto originario non è stato tempestivamente impugnato, il contribuente non può utilizzare il successivo atto riduttivo per contestare anche la parte della pretesa ormai consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'atto con cui l'amministrazione finanziaria aveva ridotto, in autotutela, la pretesa tributaria già contenuta in un precedente atto. La contestazione mirava a rimettere in discussione la pretesa originaria, sebbene il primo atto fosse rimasto non impugnato.
Norme richiamate
Disciplina del processo tributario sugli atti impugnabili e sui termini di impugnazione
L'impugnazione deve riguardare un atto autonomamente lesivo e deve essere proposta entro i termini previsti. Un provvedimento di autotutela che riduce la pretesa, senza introdurre una nuova lesione, non riapre i termini per contestare l'atto originario.
Autotutela tributaria
L'autotutela può incidere in senso favorevole al contribuente riducendo o annullando la pretesa. La riduzione della pretesa non costituisce, di per sé, una nuova imposizione né un atto autonomamente lesivo per la parte già contenuta nell'atto precedente.
Massime di principio
- Un atto successivo che riduce una pretesa fiscale normalmente non può essere impugnato per contestare nuovamente l'atto originario, se quest'ultimo non è stato impugnato nei termini.
- L'autotutela riduttiva è generalmente favorevole al contribuente e non comporta una nuova lesione nella parte in cui conferma una pretesa già esistente.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto successivo occorre verificare se esso introduce una pretesa nuova o più gravosa oppure se si limita a ridurre una pretesa precedente.
- La mancata impugnazione dell'atto originario può determinare la definitività della pretesa; un successivo provvedimento riduttivo non consente normalmente di eludere tale definitività.
- Se l'atto successivo contiene invece elementi realmente nuovi, una maggiore pretesa o una modifica autonoma della posizione del contribuente, la sua impugnabilità deve essere valutata separatamente.
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