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Sentenza

Sentenza del 13/12/2017 n. 356 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

SOTTOSCRIZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO - Delega di firma - Mancata allegazione - NULLITA' DELL'AVVISO - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata esclusa. La mancata allegazione della delega di firma all’avviso non determina, di per sé, la nullità dell’accertamento, soprattutto quando la delega venga successivamente prodotta. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, spetta al contribuente dimostrare concretamente la carenza delle qualifiche o dei titoli del funzionario che ha sottoscritto l’atto. In assenza di tale prova, l’avviso resta valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse nullo perché sottoscritto da un funzionario appartenente alla carriera direttiva sulla base di una delega di firma del Direttore dell’Ufficio, non allegata all’avviso e prodotta soltanto successivamente. La contestazione riguardava quindi la prova dei poteri di sottoscrizione e la validità formale dell’atto.

Norme richiamate

  • Principi giurisprudenziali della Corte di cassazione in materia di sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delega di firma

    La mancata allegazione della delega di firma non comporta automaticamente la nullità dell’avviso. Il contribuente deve fornire prova specifica della mancanza dei requisiti, della qualifica o dei poteri del funzionario sottoscrittore.

Massime di principio

  • La delega di firma non deve necessariamente essere allegata all’avviso di accertamento affinché l’atto sia valido.
  • La produzione successiva della delega può essere sufficiente a dimostrare i poteri del funzionario che ha sottoscritto l’atto.
  • La nullità dell’accertamento non può essere dedotta sulla base della sola mancata allegazione della delega: occorre provare concretamente l’assenza dei poteri o dei requisiti del sottoscrittore.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare in modo specifico la qualifica del funzionario o l’effettiva esistenza e validità della delega, chiedendone l’esibizione e fornendo elementi idonei a dimostrarne l’inidoneità.

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