Cassazione Civile, Ordinanza n. 16373/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio al 99% di una società poi cancellata, per l'anno d'imposta 2004, con recupero di costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRAP e contestazioni di infedele dichiarazione e irregolare tenuta delle scritture contabili, fondate sull'utilizzo di una fattura riferita a una società ritenuta cartiera. Il contribuente ha eccepito in primo grado la decadenza dell'Ufficio dall'attività accertativa, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 37 d.l. 223/2006, e ha contestato nel merito la pretesa. Dopo il rigetto in CTP e la conferma in appello, ha proposto sia ricorso per cassazione sia domanda di revocazione della sentenza d'appello. Nel giudizio sulla revocazione ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su un PVC della Guardia di finanza mai depositato in atti, e ha sostenuto che tale errore fosse decisivo. Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di rigetto della revocazione ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 395, n. 4, c.p.c. e 64 d.lgs. 546/1992. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'erronea supposizione dell'esistenza in atti del PVC; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR affermato che il contribuente non avesse fornito prova contraria; 3) violazione degli artt. 18, 53, 56 e 57 d.lgs. 546/1992 per aver ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza relativa all'IRAP. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e fondato il terzo. Ha inoltre rigettato il ricorso proposto contro la decisione che aveva respinto la revocazione, riconoscendo l'errore di fatto ma escludendone la decisività. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per riesaminare la sola questione della decadenza con riferimento all'IRAP e per provvedere alle spese.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi; ha rigettato il ricorso iscritto al n.r.g. 18166/2023 relativo alla revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto ma non decisivo; ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso n.r.g. 36458/2019; ha accolto il terzo motivo di tale ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame sulla decadenza relativamente all'IRAP e per la liquidazione delle spese. È stato altresì disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso rigettato.
Norme richiamate
"se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"
La revocazione è ammessa solo per un errore di percezione materiale, decisivo e non caduto su un punto controverso; non per un errore di valutazione o di diritto.
È richiamato per affermare che il medesimo concetto di errore di fatto vale anche per la revocazione delle sentenze di legittimità.
È la norma che disciplina la revocazione nel processo tributario e viene richiamata dal contribuente nel giudizio di impugnazione della sentenza di appello.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a dedurre un errore di fatto revocatorio, non un vizio autonomamente deducibile in cassazione.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché la motivazione censurata era un mero obiter dictum, non una ratio decidendi.
artt. 18, 53, 56 e 57 d.lgs. n. 546/1992
Sono richiamati in relazione alla dedotta tardività dell'eccezione di decadenza; la Corte ha ritenuto fondata la censura perché l'eccezione era stata proposta in primo grado in termini generali anche per l'IRAP.
È applicato per disporre la riunione dei due ricorsi nel simultaneus processus.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per porre a carico del ricorrente soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il raddoppio dei termini non si applica all'IRAP, perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti, con esistenza o inesistenza di un documento o fatto incontestabilmente opposta a quanto rappresentato in sentenza; non è sufficiente un errore di valutazione probatoria o di diritto.
- Per integrare il vizio revocatorio l'errore deve essere decisivo e non deve cadere su un punto controverso del giudizio; se la decisione sarebbe presumibilmente rimasta la stessa alla luce di altri elementi già in atti, la revocazione non può essere accolta.
- Nel processo tributario, l'eccezione di decadenza dalla potestà accertativa va valutata in base al contenuto effettivo del ricorso introduttivo: se formulata in termini generali, non può essere considerata tardiva solo perché poi sviluppata in modo più analitico con riferimento a singole imposte.
- Una motivazione censurata in cassazione solo perché contiene un'affermazione non decisiva o meramente incidentale non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso, mancando l'interesse a impugnare un obiter dictum.
- La mancanza di produzione in giudizio di un documento richiamato dalla sentenza può integrare errore di fatto solo se quel documento sia stato effettivamente posto a base della decisione e la sua inesistenza in atti sia decisiva e non controversa; in caso contrario la censura non consente la cassazione della sentenza.
- L'erronea deduzione di un vizio di percezione probatoria deve essere veicolata con il rimedio appropriato: se il fatto contestato è revocatorio, il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a sovrapporsi al giudizio di revocazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16265/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16266/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16268/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16283/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2026 del 26/05/2026
- ordinanza_civile · 26 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16287/2026 del 26/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →