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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23275/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. Contestazione principale: recupero IVA per detrazioni ritenute indebite per operazioni soggettivamente inesistenti (presunta 'frode carosello', con riferimento anche ai rapporti con la società slovena Impol D.D.) e rideterminazione del reddito IRPEG e IRAP per rettifica delle rimanenze iniziali al 1.1.2003. In sede di cassazione la società deduceva omissione di pronuncia su alcune eccezioni procedurali e di diritto, violazione del principio per cui l'onere della prova grava sull'Ufficio in tema di frode carosello, e violazione dell'art. 92 TUIR in relazione alle rettifiche delle rimanenze.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: 1) inammissibile la censura procedurale per mancata illustratio degli atti contestati; 2) la questione relativa alla Slovenia è stata ritenuta implicitamente valutata dalla CTR, che aveva adeguatamente accertato il comportamento fraudolento dei soggetti interposti anche con operazioni d'importazione; 3) l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio circa la frode e la consapevolezza della ricorrente, per cui il sindacato in cassazione non poteva rimettere in discussione valutazioni di merito non vizianti la motivazione; 4) le rettifiche delle rimanenze sono legittime alla luce delle incongruenze riscontrate e del campionamento adottato. Non sono state disposte spese processuali in favore dell'Agenzia, che non ha difeso. Sentenza di rigetto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare omissioni nella motivazione della CTR; la Corte ha ritenuto la censura infondata o inammissibile quando mancava adeguata illustrazione degli atti contestati

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Richiamato come parametro di legittimità per i motivi di cassazione; la Corte ha distinto tra questioni di diritto sindacabili e valutazioni di merito non rivedibili se adeguatamente motivate

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Rilevante in ordine al diritto di difesa e alla conoscenza degli atti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata indicazione puntuale degli avvisi e dei documenti che si assumevano non conosciuti

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Norma nel contesto dell'IVA e della disciplina delle operazioni rilevanti ai fini fiscali; la Corte ha confermato che l'accertamento del carattere 'frodatorio' delle operazioni può fondarsi su elementi probatori idonei a dimostrare l'inadempienza degli interposti

  • art. 2697 c.c.

    Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che, pur gravando in generale sull'Ufficio l'onere di provare la frode, nel caso concreto tale onere è stato assolto con le prove ammesse dal giudice d'appello

  • art. 92 TUIR

    Norma sulla formazione del reddito per effetto delle variazioni delle rimanenze; la Corte ha chiarito che il principio opera in via fisiologica ma non impedisce all'Amministrazione di rettificare le rimanenze quando le scritture o le risultanze sono incongrue o incomplete, anche mediante campionamento debitamente motivato

Massime di principio

  • In contenziosi fiscali è essenziale che il ricorrente indichi con precisione gli atti e i documenti contestati: lacune nella rappresentazione dei fatti possono determinare l'inammissibilità di talune censure
  • L'onere della prova in materia di frodi IVA (c.d. frode carosello) grava sull'Amministrazione, ma tale onere può essere assolto mediante una pluralità di elementi indiziari idonei a dimostrare il comportamento inadempiente dei soggetti interposti e la partecipazione consapevole del contribuente
  • Il meccanismo delle frodi carosello, sebbene tipico di scambi intracomunitari, può manifestarsi anche in rapporti con fornitori extracomunitari qualora esistano condizioni pratiche che consentono lo sfruttamento del circuito fraudolento; l'assenza dello status comunitario del fornitore non esclude automaticamente la configurabilità della frode
  • Le rettifiche delle rimanenze operate dall'Ufficio sono legittime quando dalle scritture contabili o dagli accertamenti emergono incongruenze o lacune; metodi tecnici corretti (es. campionamento) sono ammissibili se adeguatamente motivati dal giudice
  • In sede di cassazione non è consentito rimettere in discussione valutazioni di merito debitamente motivate dalla Corte territoriale, salvo vizi motivazionali evidenziati secondo le specifiche fattispecie di legge

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