Cassazione Civile, Sentenza n. 23275/2020 del 23/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003 e 2004. Contestazione principale: recupero IVA per detrazioni ritenute indebite per operazioni soggettivamente inesistenti (presunta 'frode carosello', con riferimento anche ai rapporti con la società slovena Impol D.D.) e rideterminazione del reddito IRPEG e IRAP per rettifica delle rimanenze iniziali al 1.1.2003. In sede di cassazione la società deduceva omissione di pronuncia su alcune eccezioni procedurali e di diritto, violazione del principio per cui l'onere della prova grava sull'Ufficio in tema di frode carosello, e violazione dell'art. 92 TUIR in relazione alle rettifiche delle rimanenze.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti: 1) inammissibile la censura procedurale per mancata illustratio degli atti contestati; 2) la questione relativa alla Slovenia è stata ritenuta implicitamente valutata dalla CTR, che aveva adeguatamente accertato il comportamento fraudolento dei soggetti interposti anche con operazioni d'importazione; 3) l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio circa la frode e la consapevolezza della ricorrente, per cui il sindacato in cassazione non poteva rimettere in discussione valutazioni di merito non vizianti la motivazione; 4) le rettifiche delle rimanenze sono legittime alla luce delle incongruenze riscontrate e del campionamento adottato. Non sono state disposte spese processuali in favore dell'Agenzia, che non ha difeso. Sentenza di rigetto.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per censurare omissioni nella motivazione della CTR; la Corte ha ritenuto la censura infondata o inammissibile quando mancava adeguata illustrazione degli atti contestati
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Richiamato come parametro di legittimità per i motivi di cassazione; la Corte ha distinto tra questioni di diritto sindacabili e valutazioni di merito non rivedibili se adeguatamente motivate
Rilevante in ordine al diritto di difesa e alla conoscenza degli atti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata indicazione puntuale degli avvisi e dei documenti che si assumevano non conosciuti
Norma nel contesto dell'IVA e della disciplina delle operazioni rilevanti ai fini fiscali; la Corte ha confermato che l'accertamento del carattere 'frodatorio' delle operazioni può fondarsi su elementi probatori idonei a dimostrare l'inadempienza degli interposti
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che, pur gravando in generale sull'Ufficio l'onere di provare la frode, nel caso concreto tale onere è stato assolto con le prove ammesse dal giudice d'appello
Norma sulla formazione del reddito per effetto delle variazioni delle rimanenze; la Corte ha chiarito che il principio opera in via fisiologica ma non impedisce all'Amministrazione di rettificare le rimanenze quando le scritture o le risultanze sono incongrue o incomplete, anche mediante campionamento debitamente motivato
Massime di principio
- In contenziosi fiscali è essenziale che il ricorrente indichi con precisione gli atti e i documenti contestati: lacune nella rappresentazione dei fatti possono determinare l'inammissibilità di talune censure
- L'onere della prova in materia di frodi IVA (c.d. frode carosello) grava sull'Amministrazione, ma tale onere può essere assolto mediante una pluralità di elementi indiziari idonei a dimostrare il comportamento inadempiente dei soggetti interposti e la partecipazione consapevole del contribuente
- Il meccanismo delle frodi carosello, sebbene tipico di scambi intracomunitari, può manifestarsi anche in rapporti con fornitori extracomunitari qualora esistano condizioni pratiche che consentono lo sfruttamento del circuito fraudolento; l'assenza dello status comunitario del fornitore non esclude automaticamente la configurabilità della frode
- Le rettifiche delle rimanenze operate dall'Ufficio sono legittime quando dalle scritture contabili o dagli accertamenti emergono incongruenze o lacune; metodi tecnici corretti (es. campionamento) sono ammissibili se adeguatamente motivati dal giudice
- In sede di cassazione non è consentito rimettere in discussione valutazioni di merito debitamente motivate dalla Corte territoriale, salvo vizi motivazionali evidenziati secondo le specifiche fattispecie di legge
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