Cassazione Civile, Sentenza n. 23228/2020 del 23/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato in parte l'avviso di classamento catastale e l'attribuzione di rendita per un impianto fotovoltaico nel Comune di Candela (FG). La ricorrente contestava la categoria catastale attribuita (D/1 anziché la proposta E/3) e la determinazione della rendita, denunciando violazioni di norme catastali e carenza di motivazione dell'avviso e della sentenza. In via subordinata istanza di rimessione di questione interpretativa alla CGUE ex art.267 TFUE.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero mal formulate e cumulassero profili di violazione di legge e vizi motivazionali in modo non separabile, tentando di trasformare in questioni di diritto valutazioni essenzialmente fattuali (stima del valore a euro 1.800/KW). Ha inoltre rilevato la mancata allegazione dell'avviso di classamento impugnato, causa di inammissibilità ex art.366 co.1 n.6 c.p.c. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e ad eventuale contributo unificato secondo le norme vigenti.
Norme richiamate
R.D.L. 652/1939 art.10
Norma richiamata come parte della disciplina sulle procedure catastali; la Corte la considera tra le disposizioni di riferimento per le operazioni di classamento e rendita.
D.P.R. 1142/1949 artt.28-29-30 (Reg. NCEU)
Regole metodologiche per la stima e la determinazione della rendita catastale; la Corte rileva che l'ufficio ha applicato correttamente il metodo estimativo previsto (applicazione del tasso di fruttuosità sul capitale fondiario).
Richiamato come norma procedurale pertinente alle questioni catastali; utilizzato a supporto della valutazione del corretto iter amministrativo e tecnico seguito dall'ufficio.
D.P.R. 917/1986 artt.34 co.1 e 35
Citati tra le disposizioni richiamabili per la disciplina fiscale/tributaria connessa agli immobili; la Corte li include nel quadro normativo cui si è attenuta l'amministrazione nella stima.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il regime speciale di sostegno agli impianti rinnovabili; la Corte osserva che tale regime non impone automaticamente il classamento in categoria E anziché D.
Norma processuale in tema di estensione o introduzione di nuove domande in appello; richiamata dalla Corte tra le questioni sollevate dalla ricorrente, sebbene senza effetto favorevole per questa.
Costituzione art.111
Menzi o nata dalla ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte rileva che i richiami ad artt. costituzionali e a norme amministrative non sostituiscono i requisiti di specificità necessari nel ricorso per cassazione.
Legge 7 agosto 1990 n.241 (rich. art.3) e Legge 15 maggio 2000 n.212 (art.7)
Richiamate dalla ricorrente in tema di motivazione amministrativa; la Corte osserva che tali richiami non sono pertinenti per censurare la motivazione di una sentenza in sede di legittimità e non possono supplire alla specificità richiesta per il ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile art.360 co.1 n.3 e art.360-bis
Criteri delle censure in cassazione; la Corte ha applicato tali norme per dichiarare l'inammissibilità del ricorso che mescolava profili diversi (violazione di legge e carenze motivazionali) senza consentire un esame separato.
Codice di procedura civile art.366 co.1 n.6
Norma disciplinante la mancata allegazione degli atti decisivi; la Corte l'ha ritenuta fonte di inammissibilità perché l'avviso di classamento impugnato non era allegato al ricorso.
D.P.R. 115/2002 art.13 comma 1 quater e comma 1 bis, modificato dalla L. 228/2012
Norme relative all'entità e versamento del contributo unificato e alle spese di procedimento; applicate dalla Corte nella liquidazione e indicazione del contributo dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- Le censure in cassazione devono essere formulate separatamente e con riferimento a specifici profili di vizio previsti dall'art.360 c.p.c.; la mescolanza di vizi diversi rende il ricorso inammissibile.
- Le valutazioni stimate (quantificazione del valore unitario, scelta di parametri tecnici comparativi) costituiscono elementi fattuali tipicamente non sindacabili in sede di legittimità se correttamente ancorati alla normativa di metodo.
- Se si censura la motivazione, va chiarito se la critica concerne la sentenza (vizio giurisdizionale) o l'atto amministrativo impugnato (vizio dell'atto); i rimedi e i requisiti probatori sono differenti.
- In giudizio di cassazione occorre allegare gli atti decisivi (es. avviso di classamento) quando le doglianze si fondano sul contenuto di tali atti; la mancata allegazione può determinare l'inammissibilità del ricorso ex art.366 c.p.c.
- La presenza di regimi di sostegno o di politiche pubbliche a favore delle energie rinnovabili non determina automaticamente un diverso inquadramento catastale; occorre verificare il consolidato orientamento di legittimità e la natura dell'opera.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale distinguere le questioni di diritto da quelle di fatto e concentrarsi su profili che possono effettivamente essere vagliati in sede di legittimità.
- Se si intende sollevare questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art.267 TFUE), va formulata con chiarezza e motivata rispetto alle norme europee effettivamente implicate, dimostrando la rilevanza per la decisione della causa.
- Le spese e i contributi processuali devono essere considerati nel valutare la convenienza di impugnare in cassazione, specie se il ricorso presenta profili formali di debolezza o di inammissibilità.
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