Cassazione Civile, Sentenza n. 23229/2020 del 23/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento catastale relativo al 2010 che riclassificava il loro immobile da categoria A/3 ad A/8, allegando in particolare il vizio di motivazione dell'atto; in sede di cassazione hanno dedotto sei motivi tra cui omissione di pronuncia, insufficiente motivazione e ultravizione (ultrapetizione) rispetto alla liquidazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e i motivi quinto e sesto ritenendoli infondati (tra l'altro ha ritenuto che la CTR aveva implicitamente respinto le censure sul classamento e aveva motivato la condanna per lite temeraria). Ha invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa pronuncia sul vizio di ultrapetizione in ordine all'entità della condanna alle spese: la CTP aveva liquidato spese per Euro 2.000 mentre la nota spese indicava Euro 945,71; la pronuncia di secondo grado non aveva affrontato tale motivo autonomo. Perciò la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a quella statuizione e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), ha liquidato le spese di primo grado in Euro 946,71 e ha compensato tra le parti le restanti spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per censurare l'omessa pronuncia: la Corte specifica che l'omessa pronuncia integra vizio se il giudice non si è espresso su un punto autonomo; tuttavia non si configura quando la decisione comporti una statuizione implicita che investe la questione non espressamente menzionata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Rilevato con riferimento a deduzioni di insufficiente motivazione o omissione di esame: la Corte ha valutato che la CTR ha fornito motivazione adeguata sulle censure rilevanti, quindi i motivi fondati su carenza motivazionale sono stati respinti.
art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (petitum): richiamato per affermare che la sentenza non può pronunciarsi oltre i limiti delle pretese; nella specie la mancata pronuncia sul vizio di ultrapetizione è stata ritenuta rilevante poiché il motivo era autonomo.
art. 96 c.p.c.
Norma che disciplina la condanna alle spese per lite temeraria: la CTR ha motivato la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, ma la Corte ha ridotto l'importo della liquidazione per effetto della censura sull'ultrapetizione.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per motivare la decisione della Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia integra motivo di cassazione quando riguarda una questione autonoma e il giudice di merito non si è pronunciato affatto; non sempre è rilevante se la decisione contiene una statuizione implicita sul punto.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) impedisce al giudice di decidere oltre le pretese: la liquidazione di spese superiore a quanto richiesto in nota spese può configurare ultravisione (ultrapetizione) e determinare cassazione parziale.
- La Corte può, se non sono necessari accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche correggendo la liquidazione delle spese.
- Per la condanna ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria) è richiesta motivazione specifica sulla mala fede o sulla colpa grave; l'assenza di tale motivazione può rendere infondata la condanna o modificarne gli effetti.
- Quando si impugna un accertamento catastale, questioni di fatto già decise con sentenza passata in giudicato rilevano e possono precludere nuove censure, salvo che emergano elementi nuovi idonei a superare il giudicato.
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