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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23229/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento catastale relativo al 2010 che riclassificava il loro immobile da categoria A/3 ad A/8, allegando in particolare il vizio di motivazione dell'atto; in sede di cassazione hanno dedotto sei motivi tra cui omissione di pronuncia, insufficiente motivazione e ultravizione (ultrapetizione) rispetto alla liquidazione delle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi e i motivi quinto e sesto ritenendoli infondati (tra l'altro ha ritenuto che la CTR aveva implicitamente respinto le censure sul classamento e aveva motivato la condanna per lite temeraria). Ha invece accolto il quarto motivo relativo all'omessa pronuncia sul vizio di ultrapetizione in ordine all'entità della condanna alle spese: la CTP aveva liquidato spese per Euro 2.000 mentre la nota spese indicava Euro 945,71; la pronuncia di secondo grado non aveva affrontato tale motivo autonomo. Perciò la Corte ha cassato la sentenza limitatamente a quella statuizione e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), ha liquidato le spese di primo grado in Euro 946,71 e ha compensato tra le parti le restanti spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato per censurare l'omessa pronuncia: la Corte specifica che l'omessa pronuncia integra vizio se il giudice non si è espresso su un punto autonomo; tuttavia non si configura quando la decisione comporti una statuizione implicita che investe la questione non espressamente menzionata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Rilevato con riferimento a deduzioni di insufficiente motivazione o omissione di esame: la Corte ha valutato che la CTR ha fornito motivazione adeguata sulle censure rilevanti, quindi i motivi fondati su carenza motivazionale sono stati respinti.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (petitum): richiamato per affermare che la sentenza non può pronunciarsi oltre i limiti delle pretese; nella specie la mancata pronuncia sul vizio di ultrapetizione è stata ritenuta rilevante poiché il motivo era autonomo.

  • art. 96 c.p.c.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per lite temeraria: la CTR ha motivato la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96, ma la Corte ha ridotto l'importo della liquidazione per effetto della censura sull'ultrapetizione.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per motivare la decisione della Corte di Cassazione di decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia integra motivo di cassazione quando riguarda una questione autonoma e il giudice di merito non si è pronunciato affatto; non sempre è rilevante se la decisione contiene una statuizione implicita sul punto.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) impedisce al giudice di decidere oltre le pretese: la liquidazione di spese superiore a quanto richiesto in nota spese può configurare ultravisione (ultrapetizione) e determinare cassazione parziale.
  • La Corte può, se non sono necessari accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche correggendo la liquidazione delle spese.
  • Per la condanna ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria) è richiesta motivazione specifica sulla mala fede o sulla colpa grave; l'assenza di tale motivazione può rendere infondata la condanna o modificarne gli effetti.
  • Quando si impugna un accertamento catastale, questioni di fatto già decise con sentenza passata in giudicato rilevano e possono precludere nuove censure, salvo che emergano elementi nuovi idonei a superare il giudicato.

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