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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23227/2020 del 23/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione da parte di Equitalia di una sentenza favorevole al contribuente relativa a più cartelle di pagamento (tributi IRPEF, tassa smaltimento rifiuti/tributo provinciale, contravvenzioni). Equitalia ha dedotto vizi di prescrizione, impugnabilità dell'intimazione e difetto di giurisdizione, chiedendo la cassazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, con riferimento alle singole partite affidate all'agente della riscossione il cui debito residuo alla data del 24/10/2018 non superava €1.000 (con conseguente annullamento ex lege ai sensi del d.l. n.119/2018 conv. in l. n.136/2018). Sono stati elencati e stralciati i seguenti crediti: IRPEF €80,80 (cartella n.07120060026044882000); tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale €715,40 (stessa cartella); contravvenzioni €225,38 (stessa cartella); IRPEF €65,86 (cartella n.07120060295137150000); tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale €682,94 e €866,38 (stessa cartella). Sull'ultima posizione relativa a tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale per €2.755,22 (cartella n.07120060026044882000) il ricorso è stato respinto e la pretesa è risultata comunque non estinta. Il motivo relativo alla prescrizione della tassa rifiuti è stato rigettato (la prescrizione per TARSU è quinquennale). Sono state respinte le doglianze su impugnabilità dell'intimazione e inammissibile quella sul difetto di giurisdizione non tempestivamente dedotta. È stato inoltre disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018 ("decreto fiscale 2019"), art. 4, comma 1

    "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018..."

    La norma dispone lo stralcio automatico (senza istanza) dei debiti residui ≤ €1.000 per singolo carico affidato nel periodo 10/1/2000-31/12/2010; il limite si calcola alla data del 24/10/2018; comprendono capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni ma non interessi di mora né aggio.

  • D.L. n. 34/2019 conv. in L. n. 58/2019, art. 16‑quater

    Regola l'adeguamento contabile degli enti creditori sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione e specifica esclusioni (es. risorse proprie UE, multe penali ecc.).

  • Codice Civile, art. 2948 n. 4

    Riferimento al termine di prescrizione quinquennale per alcune pretese (la pronuncia conferma che per la tassa rifiuti la prescrizione applicabile è quella quinquennale).

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 78

    Norme richiamate in relazione alla notificazione e decadenze nel procedimento di riscossione (richiamo contestuale nel motivare questioni di impugnabilità dell'intimazione).

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2, 18, 19, 21

    Art.2 (competenza/giurisdizione): contestazione tardiva resa inammissibile; artt.18-21 (impugnazione degli atti): evocati nella doglianza sull'impugnabilità dell'intimazione e sull'onere del giudice di rilevare d'ufficio vizi, con la conferma che l'intimazione può essere impugnata quando la prescrizione estingue la pretesa anche dopo notifica.

  • D.P.R. n. 115/2002 art.13 comma 1‑quater (introdotto dall'art.1 comma 17 L. n.228/2012)

    Prevede l'obbligo, in caso di impugnazione integralmente rigettata in cassazione notificata dopo il 30/1/2013, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto; applicato alla fattispecie per la ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez.5 n.24679/2011; Cass. Sez.6-5 n.32308/2019; Cass. Sez.I n.6966/2013; Cass. Sez.6-3 n.14515/2015)

    Precedenti utilizzati per chiarire la prescrizione in materia di TARSU, la distinzione tra tributi locali e tributi erariali, l'effetto del giudicato implicito sulla questione di giurisdizione e la disciplina sul contributo unificato in cassazione.

Massime di principio

  • Lo stralcio ex lege previsto dal d.l. n.119/2018 riguarda il singolo "carico" affidato all'agente della riscossione: anche se la cartella complessiva è superiore a €1.000, ciascun carico affidato <= €1.000 può essere annullato automaticamente.
  • Il limite di €1.000 si calcola sul debito residuo alla data d'entrata in vigore del decreto (considerato il 24/10/2018) e comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; non comprende interessi di mora e aggio di riscossione.
  • Quando lo stralcio opera, la materia del contendere è estinta per i singoli carichi interessati e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per quelle pretese.
  • Per la tassa di smaltimento rifiuti (TARSU/TARI) si applica la prescrizione quinquennale: il contribuente può eccepire l'estinzione per prescrizione anche se la notifica della cartella è intervenuta, quando la prescrizione si è maturata dopo la notifica.
  • L'intimazione di pagamento è impugnabile per vizi propri e può essere contestata dal contribuente se la pretesa è estinta per prescrizione successiva; non è invece possibile sollevare per la prima volta in cassazione eccezioni di giurisdizione già pacificate nei gradi precedenti (giudicato implicito).
  • Se la parte ricorrente in cassazione perde integralmente la causa e la notifica è successiva al 30/1/2013 può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1‑quater DPR 115/2002.
  • Nella valutazione dei carichi da stralciare è necessario verificare: (a) data di affidamento del carico (tra 10/1/2000 e 31/12/2010); (b) importo residuo del singolo carico alla data di riferimento; (c) natura del credito (escluse alcune categorie come risorse UE, multe penali, recuperi aiuti di Stato).

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