Cassazione Civile, Ordinanza n. 05374/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di ottenere da un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per mancato raggiungimento del reddito minimo richiesto dalla Cassa, i contributi dovuti alla Gestione separata ex L. n. 335 del 1995 per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, in presenza di redditi inferiori a euro 5.000,00, mancasse il presupposto per l'iscrizione e il versamento alla Gestione separata. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335 del 1995, dell'art. 18 L. n. 111 del 2011, dell'art. 21 L. n. 247 del 2010 e dell'art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel fondare l'esclusione del contributo sul solo mancato superamento della soglia di euro 5.000,00, senza accertare con indici presuntivi se l'attività professionale fosse abituale e non occasionale. L'INPS contestava anche la valorizzazione, da parte del giudice di merito, della sola iscrizione all'albo e della partita IVA, e deduceva infine una questione di non contestazione del requisito dell'abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza recente in fattispecie analoghe, affermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo, ma non alla cassa di categoria, dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento. Il superamento della soglia di euro 5.000,00 rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, in fatto, il carattere occasionale dell'attività per l'esiguità dei redditi prodotti (euro 3.045,00 nel 2009 e euro 3.486,00 nel 2010) e per la mancanza di prova dell'abitualità da parte dell'INPS. La Cassazione ha ritenuto non decisivi i soli elementi dell'iscrizione all'albo e della partita IVA e ha reputato inammissibile la doglianza sulla pretesa non contestazione del requisito, per difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335 del 1995
la gestione separata è dovuta dal professionista iscritto ad albo quando svolga abitualmente l'attività professionale e il reddito non sia assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
norma di interpretazione autentica richiamata per chiarire il perimetro dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
art. 21 L. n. 247 del 2010
richiamato dall'INPS nel combinato disposto normativo posto a fondamento della censura.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
richiamato per sostenere il quadro normativo dell'iscrizione previdenziale del professionista.
norma procedurale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
richiamata per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
evocato indirettamente nella parte in cui si afferma che l'INPS non ha fornito prova dell'abitualità dell'attività.
applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non iscritto alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'effettivo esercizio abituale della professione, non dalla sola iscrizione all'albo o dal possesso della partita IVA.
- La soglia reddituale di euro 5.000,00 è rilevante per l'attività autonoma occasionale, ma non costituisce di per sé il criterio decisivo per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività professionale sia abituale.
- L'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta anche da presunzioni semplici; il ricorrente che contesti tale accertamento deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i passaggi processuali rilevanti.
- In cassazione non è ammissibile censurare la mancata considerazione di un fatto asseritamente pacifico senza specificare dove tale circostanza sia stata allegata e provata nei gradi di merito.
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