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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32179/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società cooperativa aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, poi confermato in primo e secondo grado. In cassazione deduceva due motivi: con il primo, denunciava la violazione dell'art. 2495 c.c. sostenendo che, al momento della verifica della Guardia di Finanza e della notifica dell'avviso, la società fosse già cessata e quindi non potesse essere destinataria dell'atto impositivo; con il secondo, denunciava la violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sulla prova presuntiva, sostenendo che la CTR le avesse addossato l'onere della prova contraria senza che l'Ufficio avesse prima dimostrato l'inesistenza delle operazioni fatturate. La ricorrente contestava quindi sia la propria soggettività passiva dopo la liquidazione, sia la correttezza del ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento per fatture ritenute relative a operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha chiarito che la mera cessazione dell'attività non equivale alla cancellazione dal registro delle imprese e, quindi, non determina di per sé l'estinzione della società né il venir meno della sua soggettività passiva tributaria; nel caso concreto non risultava provata la cancellazione, mentre era solo documentata la fase di liquidazione. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura fosse inammissibile e comunque infondata perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale istruttorio: ha ribadito che, in tema di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire la prova dell'inesistenza anche per presunzioni semplici, e una volta che tali presunzioni abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza, grava sul contribuente l'onere di offrire prova contraria. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente e il trasferimento dei rapporti ai soci; la mera liquidazione o cessazione dell'attività non equivale a estinzione. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ex d.lgs. n. 175 del 2014 opera solo per cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in poi.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel quadro dei principi sulla prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni ai fini dell'accertamento tributario.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento fondato anche su presunzioni semplici, che possono spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Prevede che l'inesistenza delle operazioni fatturate possa essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, con conseguente onere difensivo del contribuente.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    La fattura è documento idoneo a rappresentare un costo, ma la sua efficacia probatoria viene meno ove l'Ufficio dimostri che l'operazione è oggettivamente o soggettivamente inesistente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte ha rilevato che la censura tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta che l'Ufficio abbia fornito prova presuntiva grave, precisa e concordante dell'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; la violazione di tale norma è denunciabile solo quando il giudice faccia uso di presunzioni prive di tali requisiti, non quando si contesti la diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione di legge, ma la Corte ha escluso che le doglianze della ricorrente integrassero una vera violazione di legge, trattandosi piuttosto di critica al merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Cita la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto, nel dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La mera cessazione dell'attività o l'apertura della liquidazione non comportano, di per sé, l'estinzione della società: ai fini tributari rileva la cancellazione dal registro delle imprese, che segna il momento dell'estinzione dell'ente.
  • Dopo la cancellazione della società, il debito tributario non si trasferisce al liquidatore in quanto tale; il liquidatore può rispondere solo per un autonomo titolo di responsabilità connesso alla carica, nei limiti previsti dalla legge.
  • In tema di IVA e imposte dirette, l'Amministrazione può dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate anche tramite presunzioni semplici; se tali indizi sono gravi, precisi e concordanti, si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti legali; non è invece consentito usare il motivo di legittimità per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • Quando la CTR fonda l'accertamento anche su un complesso di elementi indiziari raccolti in modo unitario, la contestazione del contribuente deve confrontarsi con l'intero compendio probatorio e non può limitarsi a isolare singoli elementi o a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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